stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 maggio 2003, n. 203

Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-8-2003
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-8-2003
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  legge  28 dicembre  2001,  n.  448  e,  in  particolare,
l'articolo 52,  comma  56,  che  prevede che con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di  concerto con i
Ministri  delle  attivita'  produttive  e  della  salute, sentito, il
Ministro  per gli affari regionali, siano stabilite le metodologie di
calcolo,  nonche'  la  definizione di materiale riciclato, al fine di
consentire  alle  regioni  di  adottare  le disposizioni necessarie a
garantire  che il trenta percento del fabbisogno annuale di manufatti
e beni siano realizzati con materiale riciclato;
  Visto   il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22  e,  in
particolare, l'articolo 4;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato che la creazione di un mercato per i prodotti derivanti
dalle operazioni di riciclaggio rappresenta un obiettivo fondamentale
della  normativa  comunitaria  e  che  l'ampliamento  del mercato dei
manufatti  e  beni  ottenuti da materiale riciclato e' una componente
fondamentale delle attivita' di gestione dei rifiuti;
  Sentito  il  parere del Ministro per gli affari regionali, reso con
nota n. 1728/UL del 2 agosto 2002;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in  data
26 settembre 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 gennaio 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio, effettuata con
nota UL/2003/1933 del 10 marzo 2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
                       Finalita' e destinatari

  1.  Il presente decreto individua regole e definizioni affinche' le
regioni  adottino  disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle
societa'  a  prevalente  capitale  pubblico,  anche  di  gestione dei
servizi,  che  garantiscano  che  manufatti  e  beni  realizzati  con
materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno
annuale.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          all'amininistraziozie  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legslativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il  comma 56,  dell'art.  52  della legge 28 dicembre
          2001,  n. 448, recante: «disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2002)  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          29 dicembre 2001, n. 301 (S.O.), e' il seguente:
              «56.  Al  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) entro  il  31 marzo  2002  le  regioni, sulla base
          delle   metodologie  di  calcolo  e  della  definizione  di
          materiale  riciclato  stabilite  da  apposito  decreto  del
          Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, di
          concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e della
          salute,  sentito  il  Ministro  per  gli  affari regionali,
          adottano  le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e
          gli  enti  pubblici,  e  le societa' di prevalente capitale
          pubblico,   anche  di  gestione  dei  servizi,  coprano  il
          fabbisogno  annuale  dei  manufatti  e  beni,  indicati nel
          medesimo  decreto,  con  una  quota di prodotti ottenuti da
          materiale  riciclato  non  inferiore  al  30  per cento del
          fabbisogno medesimo;
                b) all'art. 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le
          seguenti   parole:   «,   anche  eventualmente  destinando,
          nell'ambito  della  ripartizione  dei  costi prevista dalla
          lettera  h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale
          ai  consorzi  che  realizzano  le  percentuali  di recupero
          superiori  a quelle minime indicate nel Programma generale,
          al  fine  del  conseguimento degli obiettivi globali di cui
          all'allegato  E,  lettera  a), annesso al presente decreto.
          Nella  medesima  misura  e' ridotta la parte del contributo
          spettante   ai  consorzi  che  non  raggiungono  i  singoli
          obiettivi di recupero».
              - L'art.  4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  recante:  «attuazione  delle  direttive 91/156/CEE sui
          rifiuti, 91/609/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
          imballaggi  e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  15 febbraio  1997, n. 38 (S.O.), e' il
          seguente:
              «Art.  4  (Recupero  dei  rifiuti). - 1. Ai fini di una
          corretta  gestione  dei  rifiuti  le  autorita'  competenti
          favoriscono   la  riduzione  dello  smaltimento  finale  di
          rifiuti attraverso:
                a) il reimpiego ed il riciclaggio;
                b) le  altre  forme  di recupero per ottenere materia
          prima dai rifiuti;
                c) l'adozione    di    misure    economiche    e   la
          determinazione  di  condizioni  di  appalto  che  prevedano
          l'impiego  dei  materiali recuperati dai rifiuti al fine di
          favorire il mercato dei materiali medesimi;
                d) l'utilizzazione   principale   dei   rifiuti  come
          combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
              2.  Il  riutilizzo,  il  riciclaggio  e  il recupero di
          materia   prima   debbone  essere  considerati  preferibili
          rispetto alle altre forme di recupero.
              3.  Al  fine di favorire e incrementare le attivita' di
          riutilizzo,  di  riciclaggio  e  di  recupero  le autorita'
          competenti  ed i produttori promuovono analisi dei cicli di
          vita  dei  prodotti,  eco-bilanci,  informazioni e tutte le
          altre iniziative utili.
              4.  Le  autorita'  competenti  promuovono  e  stipulano
          accordi  e  contratti di programma con i soggetti economici
          interessati   al   fine   di  favorire  il  riutilizzo,  il
          riciclaggio  ed  il  recupero  dei rifiuti, con particolare
          riferimento  al  reimpiego  di  materie prime e di prodotti
          ottenuti  dalla  raccolta differenziata con la possibilita'
          di   stabilire   agevolazioni  in  materia  di  adempimenti
          amministrativi  nel  rispetto delle norme comunitarie ed il
          ricorso a strumenti economici.».
              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».