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DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 195

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

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Testo in vigore dal: 13-8-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno
2001, ed in particolare l'articolo 21;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle finanze, degli affari esteri, della
giustizia,  della salute, delle attivita' produttive, per la funzione
pubblica e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
     Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
  1.  Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo
19 settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni, le parole:
«attitudini  e  capacita'  adeguate»  sono sostituite dalle seguenti:
«delle  capacita'  e  dei requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis».
  2.  Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e
capacita'  adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita'
e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
  3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e successive modificazioni, le parole: «attitudini e
capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacita' e i
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine,  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.
          L'art. 21, cosi' recita:
              «Art.  21  (Delega  al  Governo  per l'esecuzione della
          sentenza  della  Corte di giustizia delle Comunita' europee
          del  15 novembre  2001,  nella  causa  C-49/00  e  parziale
          attuazione).  -  1.  Il Governo e' delegato ad emanare, nel
          termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge,
          un  decreto  legislativo  recante  le  modifiche al decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,   necessarie  ai  fini  dell'adeguamento  ai
          principi  e criteri affermati dalla sentenza della Corte di
          giustizia  delle  Comunita'  europee  del 15 novembre 2001,
          nella  causa C-49/00. Il decreto legislativo e' emanato con
          le  modalita'  di  cui  ai  commi  2 e 3 dell'art. 1, e nel
          rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 2.
              2. L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n.
          626  del 1994, e' sostituito dal seguente: "1. Il datore di
          lavoro,    in    relazione   alla   natura   dell'attivita'
          dell'azienda  ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i
          rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
          compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
          rischi  particolari,  anche nella scelta delle attrezzature
          di   lavoro  e  delle  sostanze  o  dei  preparati  chimici
          impiegati,   nonche'   nella  sistemazione  dei  luoghi  di
          lavoro".
              3.  All'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo
          n.  626  del  1994,  dopo  la  parola: "lavoro", la parola:
          "puo'" e' sostituita dalla seguente: "deve".
              4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei
          commi  1,  2 e 3 si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 1,
          lettera d).».
          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
          reca:  «Attuazione  delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24  e  99/38
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          del  lavoratori  durante  il lavoro». Il testo dell'art. 2,
          cosi'  come  modificato  dal  decreto qui pubblicato, cosi'
          recita:
              «Art.   2   (Definizioni).  -  1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
                a) lavoratore:  persona  che presta il proprio lavoro
          alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti
          ai  servizi  domestici  e familiari, con rapporto di lavoro
          subordinato   anche   speciale.   Sono  equiparati  i  soci
          lavoratori  di  cooperative  o di societa', anche di fatto,
          che  prestino  la loro attivita' per conto delle societa' e
          degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento
          o  di  formazione scolastica, universitaria e professionale
          avviati  presso  datori  di  lavoro  per  agevolare  o  per
          perfezionare  le  loro  scelte professionali. Sono altresi'
          equiparati  gli  allievi  degli  istituti  di istruzione ed
          universitari   e  i  partecipanti  a  corsi  di  formazione
          professionale  nei  quali  si  faccia  uso  di  laboratori,
          macchine,  apparecchi  ed attrezzature di lavoro in genere,
          agenti  chimici,  fisici  e biologici. I soggetti di cui al
          precedente  periodo  non  vengono  computati  ai fini della
          determinazione  del  numero  dei  lavoratori  dal  quale il
          presente decreto fa discendere particolari obblighi;
                b) datore   di   lavoro:  il  soggetto  titolare  del
          rapporto  di  lavoro  con  il  lavoratore  o,  comunque, il
          soggetto   che,   secondo   il   tipo   e  l'organizzazione
          dell'impresa,  ha  la  responsabilita'  dell'impresa stessa
          ovvero  dell'unita'  produttiva,  quale  definita  ai sensi
          della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
          e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          per  datore  di  lavoro  si  intende  il dirigente al quale
          spettano  i  poteri  di gestione, ovvero il funzionario non
          avente   qualifica  dirigenziale,  nei  soli  casi  in  cui
          quest'ultimo  sia  preposto  ad un ufficio avente autonomia
          gestionale;
                c) servizio  di  prevenzione e protezione dai rischi:
          insieme  delle  persone,  sistemi e mezzi esterni o interni
          all'azienda  finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e
          protezione  dai  rischi  professionali nell'azienda, ovvero
          unita' produttiva;
                d) medico  competente:  medico in possesso di uno dei
          seguenti titoli:
                  1)  specializzazione  in  medicina  del lavoro o in
          medicina  preventiva  dei  lavoratori  e  psicotecnica o in
          tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in
          fisiologia  ed  igiene del lavoro o in clinica del lavoro o
          in  igiene  e  medicina  preventiva  o in medicina legale e
          delle  assicurazioni ed altre specializzazioni individuate,
          ove  necessario,  con decreto del Ministro della sanita' di
          concerto  con  il Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica;
                  2)  docenza o libera docenza in medicina del lavoro
          o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
          tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in
          fisiologia ed igiene del lavoro;
                  3)  autorizzazione  di  cui all'art. 55 del decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
                e) responsabile   del   servizio   di  prevenzione  e
          protezione:  persona  designata  dal  datore  di  lavoro in
          possesso  delle  capacita' e dei requisiti professionali di
          cui all'art. 8-bis;
                f)  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza:
          persona,   ovvero   persone,   eletta   o   designata   per
          rappresentare  i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
          della  salute  e  della  sicurezza  durante  il  lavoro, di
          seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
                g) prevenzione:  il  complesso  delle  disposizioni o
          misure  adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita'
          lavorativa  per  evitare o diminuire i rischi professionali
          nel    rispetto    della   salute   della   popolazione   e
          dell'integrita' dell'ambiente esterno;
                h) agente:  l'agente  chimico,  fisico  o  biologico,
          presente  durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
          salute;
                i) unita'   produttiva:   stabilimento   o  struttura
          finalizzata  alla  produzione  di beni o servizi, dotata di
          autonomia finanziaria e tecnico-funzionale».
              -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo n.
          626/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato,
          cosi' recita:
              «Art.  8  (Servizio  di prevenzione e protezione). - 1.
          Salvo  quanto  previsto  dall'art.  10, il datore di lavoro
          organizza   all'interno  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'
          produttiva,  il  servizio  di  prevenzione  e protezione, o
          incarica  persone o servizi esterni all'azienda, secondo le
          regole di cui al presente articolo.
              2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
          ovvero  dell'unita'  produttiva,  una o piu' persone da lui
          dipendenti  per  l'espletamento dei compiti di cui all'art.
          9,  tra  cui il responsabile del servizio in possesso delle
          capacita'  e  dei  requisiti  professionali di cui all'art.
          8-bis   previa  consultazione  del  rappresentante  per  la
          sicurezza.
              3.  I  dipendenti  di  cui  al comma 2 devono essere in
          numero  sufficiente,  possedere  le  capacita' necessarie e
          disporre  di  mezzi  e di tempo adeguati per lo svolgimento
          dei   compiti  loro  assegnati.  Essi  non  possono  subire
          pregiudizio a causa dell'attivita' svolta nell'espletamento
          del proprio incarico.
              4.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 2, il datore di
          lavoro  puo'  avvalersi  di  persone esterne all'azienda in
          possesso  delle  conoscenze  professionali  necessarie  per
          integrare l'azione di prevenzione o protezione,
              5.  L'organizzazione  del  servizio  di  prevenzione  e
          protezione  all'interno  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'
          produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
                a) nelle  aziende  industriali  di cui all'art. 1 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
          175,   e  successive  modifiche,  soggette  all'obbligo  di
          dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
          decreto stesso;
                b) nelle centrali termoelettriche;
                c) negli impianti e laboratori nucleari;
                d) nelle  aziende  per la fabbricazione e il deposito
          separato di esplosivi, polveri e munizioni;
                e) nelle   aziende  industriali  con  oltre  duecento
          dipendenti;
                f)  nelle  industrie  estrattive  con oltre cinquanta
          lavoratori dipendenti;
                g) nelle  strutture  di ricovero e cura sia pubbliche
          sia private.
              6.  Salvo  quanto previsto dal comma 5, se le capacita'
          dei  dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
          produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far
          ricorso  a  persone  o  servizi esterni all'azienda, previa
          consultazione del rappresentante per la sicurezza.
              7.  Il  servizio  esterno  deve  essere  adeguato  alle
          caratteristiche  dell'azienda,  ovvero unita' produttiva, a
          favore della quale e' chiamato a prestare la propria opera,
          anche con riferimento al numero degli operatori.
              8.  Il responsabile del servizio esterno deve possedere
          le  capacita'  e  i requisiti professionali di cui all'art.
          8-bis.
              9.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          con  decreto  di  concerto  con  i Ministri della sanita' e
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
          la  commissione  consultiva  permanente,  puo'  individuare
          specifici   requisiti,   modalita'   e  procedure,  per  la
          certificazione  dei servizi, nonche' il numero minimo degli
          operatori di cui ai commi 3 e 7.
              10.  Qualora  il  datore  di lavoro ricorra a persone o
          servizi  esterni  egli  non  e'  per  questo liberato dalla
          propria responsabilita' in materia.
              11.  Il  datore  di lavoro comunica all'ispettorato del
          lavoro  e  alle  unita'  sanitarie  locali territorialmente
          competenti  il  nominativo  della  persona  designata  come
          responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione
          interno  ovvero  esterno all'azienda. Tale comunicazione e'
          corredata  da  una dichiarazione nella quale si attesti con
          riferimento alle persone designate:
                a) i  compiti  svolti  in  materia  di  prevenzione e
          protezione;
                b) il  periodo  nel  quale  tali  compiti  sono stati
          svolti;
                c) il curriculum professionale.».