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DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2023)
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Testo in vigore dal: 12-7-2003
al: 24-3-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  16  della  legge  12  dicembre  2002,  n.   273,
concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu'  decreti
legislativi  recanti   l'istituzione   di   sezioni   dei   tribunali
specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 maggio 2003; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di accogliere le osservazioni  proposte  dalle  competenti
Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 2003; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                      Istituzione delle sezioni 
 
  1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di  Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma,
Torino,  Trieste  e  Venezia  sezioni  specializzate  in  materia  di
proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri  aggiuntivi  per
il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  16  della  legge  12
          dicembre 2002, n. 273  (Misure  per  favorire  l'iniziativa
          privata e lo sviluppo della concorrenza.): 
              «Art.  16.  Delega  al  Governo  per  l'istituzione  di
          sezioni  dei  tribunali   specializzate   in   materia   di
          proprieta' industriale e intellettuale. 
            1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentite le competenti commissioni parlamentari, uno o  piu'
          decreti legislativi diretti ad assicurare una  piu'  rapida
          ed efficace  definizione  dei  procedimenti  giudiziari  in
          materia  di  marchi  nazionali   e   comunitari,   brevetti
          d'invenzione e per  nuove  varieta'  vegetali,  modelli  di
          utilita', disegni e modelli e diritto d'autore  nonche'  di
          fattispecie  di  concorrenza  sleale  interferenti  con  la
          tutela  della  proprieta'  industriale   e   intellettuale,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) istituire presso i tribunali e le corti  d'appello
          di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
          Palermo,  Roma,   Torino,   Trieste   e   Venezia   sezioni
          specializzate a composizione collegiale per la  trattazione
          delle controversie riguardanti le materie  indicate,  senza
          oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi
          di dotazioni organiche; 
                b) prevedere altresi' che nelle materie  indicate  le
          competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente  del
          tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al
          presidente delle rispettive  sezioni  specializzate,  senza
          oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi
          di dotazioni organiche; 
              c) attribuire alle sezioni specializzate  di  cui  alla
          lettera a) la pertinente competenza territoriale. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  dal  Governo  su  proposta  del  Ministro   della
          giustizia, di  concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'
          produttive e dell'economia e delle finanze. 
              3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie,
          il  Governo  avra'  cura  di   evitare   che   le   sezioni
          specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano  gravate
          da un carico iniziale  di  procedimenti  che  ne  impedisca
          l'efficiente avvio. 
              4. Entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo  puo'  adottare  un  decreto  legislativo  volto  a
          rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui
          alla  lettera  a)  del  comma  1   in   conseguenza   della
          rideterminazione delle  circoscrizioni  territoriali  degli
          uffici giudiziari con l'osservanza delle  modalita'  e  dei
          principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.».