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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2003, n. 167

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

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Testo in vigore dal: 26-7-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  3, che ha
approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna;
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata nella
riunione del 18 aprile 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle
attivita'  produttive,  dell'economia  e  delle  finanze,  e  per  la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Trasferimento di funzioni e compiti
                  degli Uffici metrici provinciali
  1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato
e    agricoltura    delle   corrispondenti   province   le   funzioni
amministrative  ed  i  compiti esercitati, ai sensi del regio decreto
23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e
successive   modificazioni   ed  integrazioni,  nonche'  del  decreto
legislativo  22 maggio 1999, n. 251, dagli Uffici metrici provinciali
che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - L'art.  87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
              - L'art.   56,   primo   comma,   della   citata  legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente:
              «Una commissione paritetica di quattro membri, nominati
          dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la
          Sardegna  sentita la consulta regionale, proporra' le norme
          relative  al  passaggio  degli uffici e del personale dallo
          Stato  alla  regione,  nonche'  le  norme di attuazione del
          presente statuto.».
          Note all'art. 1:
              - Il   regio   decreto   23   agosto   1890,   n.  7088
          (Approvazione  del testo unico delle leggi sui pesi e sulle
          misure  nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991), e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15 settembre
          1890, n. 216.
              - Il    regio   decreto   31 gennaio   1909,   n.   242
          (Approvazione  del regolamento per il servizio metrico), e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1909,
          n. 128.
              - Il   decreto   legislativo  22 maggio  1999,  n.  252
          (Disciplina  dei titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
          24 aprile  1998,  n.  128),  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180.