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LEGGE 18 giugno 2003, n. 146

Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale.

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Testo in vigore dal: 10-7-2003
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito pari a
250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi
di  mercato,  al  «Conto Prestiti» della Poverty Reduction and Growth
Facility  (PRGF),  amministrato  dal  Fondo  Monetario Internazionale
(FMI),  secondo le modalita' concordate tra il FMI, la Banca d'Italia
e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  Ad  integrazione  del  prestito  di  cui  al  comma 1, la Banca
d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di
DSP,  da  erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della PRGF,
amministrato  dal FMI, secondo le modalita' concordate tra il FMI, la
Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  3.  Sul  prestito  di  cui  ai commi 1 e 2 e' accordata la garanzia
dello  Stato  per  il  rimborso del capitale oltre gli interessi, nei
limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.