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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2003, n. 137

Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2003)
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vigente al 03/07/2003
Testo in vigore dal: 3-7-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo  1,  comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A);
  Vista   la  direttiva  1999/93/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  13 dicembre 1999, relativa, ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n. 10, recante
attuazione  della  citata  direttiva  1999/93/CE,  ed  in particolare
l'articolo 13;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22  giugno  1998,  modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata con decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre e
del 14 ottobre 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
Ministro   degli   affari   esteri,  dell'interno,  della  giustizia,
dell'economia  e delle finanze, delle comunicazioni e per la funzione
pubblica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
              Modifiche all'articolo 1 del decreto del
        Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

  1.  L'articolo  1  del testo unico delle disposizioni legislativo e
regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, approvato
con  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,   di  seguito  denominato:  "testo  unico",  e'  sostituito  dal
seguente:
"Art.  1(R)  (Definizioni).  - 1. Ai fini del presente testo unico si
intende per:
    a)   DOCUMENTO  AMMINISTRATIVO  ogni  rappresentazione,  comunque
formata,  del  contenuto  di  atti,  anche  interni,  delle pubbliche
amministrazioni   o,  comunque,  utilizzati  ai  fini  dell'attivita'
amministrativa.  Le  relative  modalita'  di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
    b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    c)   DOCUMENTO   DI   RICONOSCIMENTO  ogni  documento  munito  di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico
o  informatico,  da  una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
    d)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  la  carta  d'identita'  ed ogni altro
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo,  magnetico  o  informatico, da una pubblica amministrazione
competente  dello  Stato  italiano o di altri Stati, con la finalita'
prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
    e)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  ELETTRONICO il documento analogo alla
carta   d'identita'   elettronica   rilasciato  dal  comune  fino  al
compimento del quindicesimo anno di eta';
    f)  CERTIFICATO  il  documento  rilasciato da una amministrazione
pubblica    avente   funzione   di   ricognizione,   riproduzione   o
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche;
    g)  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  il documento,
sottoscritto   dall'interessato,   prodotto   in   sostituzione   del
certificato di cui alla lettera f);
    h)  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento
sottoscritto  dall'interessato, concernente stati, qualita' personali
e  fatti,  che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico;
    i)  AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di
un  pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza,   previo  accertamento  dell'identita'  della  persona  che
sottoscrive;
    l)  LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita'  di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
    m)  LEGALIZZAZIONE  DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica  amministrazione  competente,  che  un'immagine  fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato;
    n)  FIRMA  DIGITALE  e'  un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica  e  una  privata, che consente al titolare tramite la chiave
privata    e    al   destinatario   tramite   la   chiave   pubblica,
rispettivamente,  di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e  l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un insieme di
documenti informatici;
    o)  AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con   l'utenza,  i  gestori  di  pubblici  servizi  che  ricevono  le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui  alle  lettere  g)  e  h)  ovvero
provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
    p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
dati   contenuti   nelle   dichiarazioni   sostitutive,  o  richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71;
    q)  GESTIONE  DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate
alla    registrazione   di   protocollo   e   alla   classificazione,
organizzazione,    assegnazione    e    reperimento   dei   documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del   sistema  di  classificazione  d'archivio  adottato;  essa  ((e'
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;))
    r)  SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse  di  calcolo,  degli  apparati, delle reti di comunicazione e
delle  procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti;
    s)   SEGNATURA  DI  PROTOCOLLO  l'apposizione  o  l'associazione,
all'originale  del  documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso;
    t)  CERTIFICATI  ELETTRONICI  ai  sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  d),  del  decreto  legislativo  23  gennaio 2002, n. 10, gli
attestati  elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare
le  firme  elettroniche  ai  titolari  e  confermano  l'identita' dei
titolari stessi;
    u)  CERTIFICATORE  ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
del  decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n. 10, il soggetto che
presta  servizi  di  certificazione  delle  firme  elettroniche o che
fornisco altri servizi connessi con queste ultime;
    v)  CERTIFICATORE  QUALIFICATO  il  certificatore che rilascia al
pubblico  certificati  elettronici conformi ai requisiti indicati nel
presente  testo  unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2;
    z)  CERTIFICATORE  ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  23  gennaio  2002, n. 10, il
certificatore  accreditato  in  Italia  ovvero  in altri Stati membri
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  3, paragrafo 2, della
direttiva n. 1999/93/CE, nonche' ai sensi del presente testo unico;
    aa)  CERTIFICATI  QUALIFICATI  ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  e),  del  decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n. 10, i
certificati  elettronici  conformi ai requisiti di cui all'allegato I
della  direttiva  n.  1999/93/CE,  rilasciati  da  certificatori  che
rispondono  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  II  della  medesima
direttiva;
    bb)  CARTA  NAZIONALE  DEI  SERVIZI  il  documento  rilasciato su
supporto  informatico  per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati dalla pubblica amministrazione;
    cc)  FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
a),  del  decreto  legislativo  23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei
dati   in   forma   elettronica,  allegati  oppure  connessi  tramite
associazione  logica  ad  altri  dati  elettronici, utilizzati ((come
metodo di autenticazione informatica;))
    dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma
elettronica   ottenuta   attraverso  una  procedura  informatica  che
garantisce  la  connessione  univoca  al  firmatario e la sua univoca
identificazione,  creata  con  mezzi  sui  quali  il  firmatario puo'
conservare  un  controllo  esclusivo  e collegata ai dati ai quali si
riferisce  in  modo  da consentire di rilevare se i dati stessi siano
stati successivamente modificati;
    ee)  FIRMA  ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata
che  sia  basata  su  un certificato qualificato e creata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma;
    ff)  TITOLARE  la  persona  fisica  cui  e'  attribuita  la firma
elettronica  e  che  ha accesso al dispositivo per la creazione della
firma elettronica;
    gg)  DATI  PER  LA  CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come
codici  o  chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per
creare la firma elettronica;
    hh)  DISPOSITIVO  PER  LA  CREAZIONE  DELLA  FIRMA  il  programma
informatico   adeguatamente   configurato   (software)  o  l'apparato
strumentale   (hardware)   usati   per   la   creazione  della  firma
elettronica;
    ii)  DISPOSITIVO  SICURO  PER  LA  CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  f), del decreto legislativo 23
gennaio  2002,  n.  10, l'apparato strumentale usato per la creazione
della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo
10  del  citato  decreto  n.  10 del 2002, nonche' del presente testo
unico;
    ll)  DATI  PER  LA  VERIFICA  DELLA  FIRMA i dati peculiari, come
codici  o  chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare
la firma elettronica;
    mm)  DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico
(software)   adeguatamente   configurato   o  l'apparato  strumentale
(hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica;
    nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  h),  del  decreto  legislativo  23  gennaio  2002, n. 10, il
riconoscimento  del  possesso,  da  parte  del  certificatore  che la
richieda,  dei  requisiti  del  livello  piu'  elevato, in termini di
qualita' e di sicurezza;
    oo)   PRODOTTI  DI  FIRMA  ELETTRONICA  i  programmi  informatici
(software),  gli  apparati  strumentali  (hardware) e i componenti di
tali  sistemi  informatici,  destinati  ad  essere  utilizzati per la
creazione  e  la verifica di firme elettroniche o da un certificatore
per altri servizi di firma elettronica.".