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LEGGE 12 giugno 2003, n. 134

Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti.

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Testo in vigore dal: 29-6-2003
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e'
sostituito dai seguenti:
  «1.  L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva  o  di  una  pena  pecuniaria, diminuita fino a un terzo,
ovvero  di  una  pena  detentiva  quando  questa,  tenuto conto delle
circostanze  e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli
o congiunti a pena pecuniaria.
  1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione del comma 1 i procedimenti
per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali  e  per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99,
quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli
o congiunti a pena pecuniaria».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  444 del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita  fino  a  un terzo, non supera cinque anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del comma 1 i
          procedimenti  per  i  delitti di cui all'articolo 51, commi
          3-bis  e  3-quater,  nonche' quelli contro coloro che siano
          stati  dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
          tendenza,  o  recidivi  ai  sensi  dell'articolo 99, quarto
          comma,  del  codice penale, qualora la pena superi due anni
          soli o congiunti a pena pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche' congrua la pena indi
          cata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel
          dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi
          e'  costituzione  di  parte  civile,  il giudice non decide
          sulla  relativa  domanda; l'imputato e' tuttavia condannato
          al  pagamento  delle  spese  sostenute  dalla parte civile,
          salvo  che  ricorrano  giusti  motivi  per la compensazione
          totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art.
          75, comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
          giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta».
              - Si riporta, per completezza di informazione, il testo
          dei  commi  3-bis  e  3-quater  dell'art.  51 del codice di
          procedura penale:
              «Art.  51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale). - Da 1 a 3.
          (Omissis).
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
          codice  penale,  per  i  delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni  previste  dal  predetto  art. 416-bis ovvero al
          fine  di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste
          dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti previsti
          dall'art.  74  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n. 309, e
          dall'art.  291-quater del testo unico approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le
          funzioni  indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
          all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
          capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
          competente.
              3-ter. (Omissis).
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti  consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
          funzioni  indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
          all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
          capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
          competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter».
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          del quarto comma dell'art. 99 del codice penale:
              «Se  il  recidivo  commette  un  altro reato, l'aumento
          della  pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo
          articolo, puo' essere fino alla meta', e nei casi preveduti
          dai  numeri 1) e 2) del primo capoverso, puo' essere fino a
          due  terzi;  nel  caso preveduto dal numero 3) dello stesso
          capoverso puo' essere da un terzo ai due terzi».