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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003, n. 132

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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vigente al 15/10/2020
Testo in vigore dal: 28-6-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie
di  belle  arti,  dell'Accademia  nazionale  di danza, dell'Accademia
nazionale   d'arte   drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli Istituti
musicali pareggiati;
  Visto,  in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n.
508  del 1999, il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da emanare
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  la  disciplina  dell'organizzazione  amministrativa e didattica
delle istituzioni di cui trattasi;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la  preliminare  esigenza  di  determinare  i  criteri
generali  per  consentire  alle  predette  istituzioni  di esercitare
l'autonomia  statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo
2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999;
  Acquisiti  i  pareri  dell'organismo  consultivo provvisorio di cui
all'articolo  3,  comma  3,  della  legge n. 508 del 1999, resi nelle
adunanze  del  7  novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile
2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla sezione
consultiva  degli  atti  normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e
del 6 maggio 2002;
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute
del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;
  Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti;
  Ritenuto  di  conformarsi  alle indicazioni del Consiglio di Stato,
conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto
binario previsto dalla legge;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Finalita' e definizioni
  1.  Il  presente  regolamento  determina  i  criteri  generali  per
l'adozione  degli  statuti  di  autonomia,  nonche'  per  l'esercizio
dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per  le  industrie  artistiche,  nonche' da parte dei Conservatori di
musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale
di danza.
  2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente
riconosciute.
  3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    b)  per  "istituzioni",  le  Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie
artistiche,  nonche'  i conservatori di musica, l'Accademia nazionale
di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
    c)  per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle
Istituzioni;
    d)  per  "CNAM",  il  Consiglio  nazionale  per l'alta formazione
artistica e musicale;
    e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7 della legge
          21 dicembre  1999, n. 508: Riforma delle Accademie di belle
          arti,  dell'Accademia  nazionale  di  danza, dell'Accademia
          nazionale  di arte drammatica, degli Istituti superiori per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati:
              «7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          commissioni   parlamentari,  le  quali  si  esprimono  dopo
          l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
          disciplinati:
                a)   i   requisiti   di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
                b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
                c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
                d)  i  possibili  accorpamenti  e fusioni, nonche' le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
                e) le procedure di reclutamento del personale;
                f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
                g)  le  procedure,  i  tempi  e  le  modalita' per la
          programmazione,  il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
          didattica nel settore;
                h) i    criteri    generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione   dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di  cui
          all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
          programmazione degli accessi;
                i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
          cui all'art. 1.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - L'art. 3, comma 3 della legge n. 508 del 1999 reca:
              «3.  In sede di prima applicazione della presente legge
          e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
          sono esercitate da un organismo composto da:
                  a) quattro membri in rappresentanza delle accademie
          e degli ISIA;
                  b) quattro    membri    in    rappresentanza    dei
          Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
                  c) quattro  membri  designati  in  parti eguali dal
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e dal CUN;
                  d) quattro   studenti   delle  istituzioni  di  cui
          all'art. 1;
                  e) un direttore amministrativo.».