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LEGGE 23 aprile 2003, n. 109

"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri"

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  5-6-2003

Art. 30

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) parte prima: l'articolo 4; il capo VI del titolo II;
b) parte seconda: la lettera b) del primo comma dell'articolo 108; il terzo comma dell'articolo 110; gli articoli 115, 116 e 117; i capi III, IV e V del titolo II; il titolo III; il titolo V;
c) parte terza: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della presente legge, gli articoli 199, 200, 201 e 202.
2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 99-bis, primo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati dal regolamento stesso" sono soppresse.
Note all'art. 30:
- Si riporta l'art. 108, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 108 (Promozione al grado di consigliere di ambasciata). - Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;
b) (lettera abrogata).
Con decreto del Ministro degli affari esteri si provvede all'identificazione delle aree geografiche e dei settori di attività ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera b) del presente articolo.
La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis, primo comma, lettera b) del presente decreto, ed è espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'art. 106 del presente decreto, della qualità del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilità di uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio è stato svolto, della cultura, nonché della personalità del funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore.».
- Il testo dell'art. 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato nella nota all'art. 17.
- Si trascrivono gli articoli 199, 200, 201 e 202 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
«Art. 199 (Trasporto bagagli, mobili e masserizie). - Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale trasferito il pagamento delle spese per il trasporto di kg 1000 nonché di kg 500 per ciascun familiare a carico e di kg 250 per ogni domestico per il quale il personale abbia diritto al pagamento delle spese di viaggio. Il complesso degli effetti pertinenti al personale e al nucleo familiare può essere spedito in una o più volte e indipendentemente dalla partenza dei singoli membri del nucleo stesso.
Qualora il viaggio di taluno dei componenti del nucleo stesso non abbia più luogo, non si procede al recupero della somma eventualmente spesa per la spedizione del quantitativo degli effetti spettanti per la persona non trasferitasi.
Spetta altresì il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti limiti:
kg 400 per i funzionari aventi grado di primo segretario di legazione e segretario di legazione o equiparato, nonché per il personale della VII qualifica funzionale o superiore;
kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di ambasciata o di consigliere di legazione o equiparato;
kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, i funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di consolati generali di prima classe;
kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.
I quantitativi indicati nei precedenti commi si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti.
Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg. 150.
Gli effetti sono spediti nei viaggi per ferrovia come bagaglio-presso o con altro sistema di spedizione.
Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico o lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti nonché l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.
È pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Nei limiti di peso fissati nel presente articolo, le spedizioni possono essere effettuate da qualunque località in Italia alla sede di servizio e viceversa. In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, può essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.
Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura.
Il Ministero può predisporre, secondo condizioni e modalità da stabilire con apposito decreto, una lista di società di trasporti internazionali da abilitare ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimborso di cui al primo comma.
Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il pagamento delle spese di cui al comma primo, è corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.
Art. 200 (Trasporto per aereo o automezzo). - Qualora i trasporti di cui all'articolo precedente avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo è pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.
L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 30 kg per il dipendente e di 15 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. I predetti limiti sono elevati rispettivamente a 50 kg e a 25 kg per i funzionari di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato.
Art. 201 (Limiti di spesa). - Al personale che sostenga per sé, i familiari a carico e i domestici, nonché per i trasporti di cui all'art. 199, spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente titolo, l'ammontare delle spese stesse è corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo medesimo.
Art. 202 (Disposizioni amministrative e contabili). - La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonché dei familiari a carico e dei domestici è soggetta ad approvazione da parte del Ministero.
Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanazione del decreto, e della comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i domestici ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti sono assunti nell'esercizio finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e le spedizioni.».
- Si riporta l'art. 99-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). - I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, [il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso], l'attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica.
Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei.».