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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. 65

Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

note: Entarata in vigore del decreto: 29-4-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2021)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Viste  le  direttive  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del 31 maggio 1999, e 2001/60/CE della Commissione, del 7
agosto 2001;
    Vista  la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo
per   il   recepimento   delle   direttive   comunitarie  1999/45/CE,
1999/74/CE,   1999/105/CE,   2000/52/CE,   2001/109/CE,  2002/4/CE  e
2002/25/CE;
    Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001;
    Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n. 52, ed in
particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;
    Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
    Vista  la  preliminare  deliberazione dei Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;
    Acquisito  il  parere  della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;
    Acquisiti  i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2003;
    Sulla  proposta  del  Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e  della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali,
delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                        Campo di applicazione

   1.    Il   presente   decreto   disciplina   la   classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati immessi sul mercato che
contengono  almeno  una  sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2
del   decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  e  che  sono
classificati  come pericolosi all'esito delle valutazioni di cui agli
articoli 4, 5, e 6.
   2.  Le  disposizioni di cui agli articoli 8, commi 3 e 4, 9, comma
2, 13 e 16, comma 1, si applicano anche ai preparati non classificati
come  pericolosi  ai  sensi  degli  articoli 4, 5 e 6, ma che possono
presentare dei pericoli specifici.
   3.  Fatte  salve  le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo
1995,   n.   194,   il   presente   decreto  si  applica  anche  alla
classificazione,  all'imballaggio,  all'etichettatura  e  alle schede
informative in materia di sicurezza dei prodotti fitosanitari.
   4. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio
2000,   n.   174,   il   presente   decreto  si  applica  anche  alla
classificazione,  all'imballaggio,  all'etichettatura  e  alle schede
informative in materia di sicurezza dei biocidi.
   5.  Le  norme  del presente decreto non si applicano ai preparati,
allo stadio di prodotto finito, destinati all'utilizzatore finale, di
seguito elencati:

a) medicinali per uso umano e veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;
d) prodotti alimentari;
e) mangimi;
f) preparati contenenti sostanze radioattive;
g) dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il
   corpo umano.

6. Le norme del presente decreto non si applicano, altresi':

a) al  trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per
   via fluviale, marittima o aerea;
b) ai  preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non
   siano oggetto di trattamento o di trasformazione.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  1999/45/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          200 del 30 luglio 1999.
              -  La  direttiva  2001/60/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          226 del 22 agosto 2001.
              -  La  legge  30  luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive comunitarie
          1999/45/CE,     1999/74/CE,     1999/105/CE,    2000/52/CE,
          2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE».
              -  La  direttiva  1999/74/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          203 del 3 agosto 1999.
              -  La  direttiva 1999/105/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          011 del 15 gennaio 2000.
              -  La  direttiva  2000/52/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          193 del 29 luglio 2000.
              -  La  direttiva 2001/109/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          013 del 16 gennaio 2002.
              - La direttiva 2002/4/CE e' pubblicata in GUCE n. L 030
          del 31 gennaio 2002.
              -  La  direttiva  2002/25/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          098 del 15 aprile 2002.
              -  La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001»."
              -  Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca:
          «Attuazione    della    direttiva   92/32/CEE   concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze  pericolose».  L'art. 25, commi 1 e 2 e l'art. 37,
          commi 1 e 2, cosi' recitano:
              «Art.  25 (Scheda informativa in materia di sicurezza).
          -  1.  Per  consentire  agli  utilizzatori professionali di
          prendere   le   misure   necessarie   per   la   protezione
          dell'ambiente,  nonche'  della salute e della sicurezza sul
          luogo   di  lavoro,  il  fabbricante,  l'importatore  o  il
          distributore   che   immette   sul   mercato  una  sostanza
          pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo
          o  per  via  elettronica,  al  destinatario  della sostanza
          stessa,  una  scheda informativa in materia di sicurezza in
          occasione  o  anteriormente  alla  prima fornitura; egli e'
          tenuto  altresi' a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza
          di   ogni   nuova  informazione  al  riguardo,  una  scheda
          aggiornata.
              2.  La  scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in
          lingua  italiana,  nell'osservanza  delle  disposizioni  da
          adottarsi  con  decreto  del  Ministro  della sanita' entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del presente
          decreto,  in  conformita'  alle  direttive  comunitarie; la
          scheda  deve  riportare,  come  informazione,  la  data  di
          compilazione e dell'eventuale aggiornamento».
              «Art. 37 (Adempimenti successivi). - 1. Con decreto del
          Ministro  della  sanita',  da  emanarsi  entro il 30 aprile
          1997,   si   provvede   al   recepimento   delle  direttive
          91/632/CEE,  92/37/CEE,  92/69/CEE,  93/21/CEE,  93/72/CEE,
          93/101/CE  e  94/69/CE,  della Commissione, rispettivamente
          del  28  ottobre  1991,  del  30 aprile 1992, del 31 luglio
          1992,  del  27  aprile  1993, del 1° settembre 1993, del 1°
          novembre  1993, e del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione
          integrale degli allegati da I a IX.
              2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', previa
          comunicazione  al  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  e  al Ministro dell'ambiente, si provvede
          al  recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica
          degli  allegati;  il  decreto e' emanato di concerto con il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          con  il  Ministro  dell'ambiente  ogni  qualvolta  la nuova
          direttiva  preveda  poteri  discrezionali  per  il  proprio
          recepimento.».
              -  Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, reca:
          «Attuazione   di   direttive   comunitarie  in  materia  di
          classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
          pericolosi,  a  norma  dell'art.  38  della legge 24 aprile
          1998, n. 128».
          Note all'art. 1.
              -  Per  il  decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
          vedi note alle premesse. L'art. 2 cosi' recita:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti,
          allo   stato   naturale   o   ottenuti  mediante  qualsiasi
          procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari
          per  mantenere  la  stabilita'  dei prodotti e le impurezze
          derivati  dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi
          che   possono   essere   eliminati   senza  incidere  sulla
          stabilita'  delle  sostanze  e  senza  modificare  la  loro
          composizione;
                b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da
          due o piu' sostanze;
                c)  polimero:  una  sostanza,  composta  di  molecole
          caratterizzate  dalla sequenza di uno o piu' tipi di unita'
          monomeriche,   che   comprenda  una  maggioranza  ponderale
          semplice   di   molecole   contenenti   almeno  tre  unita'
          monomeriche  aventi un legame covalente con almeno un'altra
          unita' monomerica o altro reagente e sia costituita da meno
          di  una  maggioranza  ponderale  semplice di molecole dello
          stesso   peso  molecolare.  Tali  molecole  debbono  essere
          distribuite  su  una  gamma  di  pesi  molecolari in cui le
          differenze   di   peso   molecolare   siano  principalmente
          attribuibili a differenze nel numero di unita' monomeriche.
          Nel contesto di tale definizione per «unita' monomerica» si
          intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un
          polimero;
                d) notifica: gli atti, con le informazioni richieste,
          presentati,  all'unita'  di  notifica  di cui all'art. 27 o
          all'autorita'  competente di altro Stato membro dell'Unione
          europea, dal notificante quale definito alla lettera i);
                e) immissione sul mercato: la messa a disposizione di
          terzi  e,  in  ogni  caso,  l'importazione  nel  territorio
          doganale dell'Unione europea;
                f) ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione
          scientifica  o le analisi o le ricerche chimiche effettuate
          in condizioni controllate, comprese la determinazione delle
          proprieta'  intrinseche,  degli  effetti  e dell'efficacia,
          nonche' le ricerche scientifiche relative allo sviluppo del
          prodotto;
                g)  ricerca  e  sviluppo  di processo: ogni ulteriore
          sviluppo  di  una sostanza nel corso del quale i settori di
          applicazione  della  sostanza  stessa  vengono  controllati
          utilizzando impianti pilota o prove di produzione;
                h)   EINECS   (Inventario   europeo   delle  sostanze
          commerciali esistenti): l'inventario europeo delle sostanze
          commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del
          18 settembre 1981;
                i) notificante:  la  persona che presenta la notifica
          di cui al punto d), che puo' essere:
                  1)  per le sostanze fabbricate nell'Unione europea,
          il  fabbricante  che  immette  sul  mercato una sostanza in
          quanto tale o incorporata in un preparato;
                  2)  per  le  sostanze  fabbricate fuori dell'Unione
          europea,  la  persona stabilita nell'Unione europea che sia
          responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di una
          sostanza,  in  quanto tale o incorporata in un preparato, o
          la  persona  stabilita  nella Comunita', che, allo scopo di
          presentare   una  notifica  per  una  determinata  sostanza
          immessa   sul   mercato   comunitario,  in  quanto  tale  o
          incorporata  in  un preparato, e' designata dal fabbricante
          come suo unico rappresentante.
              2.  Ai  sensi  del  presente  decreto  sono considerati
          pericolosi le sostanze ed i preparati:
                a) esplosivi:  le  sostanze  ed  i  preparati solidi,
          liquidi,  pastosi  o  gelatinosi  che, anche senza l'azione
          dell'ossigeno  atmosferico,  possono provocare una reazione
          esotermica   con   rapida  formazione  di  gas  e  che,  in
          determinate   condizioni  di  prova,  detonano,  deflagrano
          rapidamente  o  esplodono  in  seguito  a  riscaldamento in
          condizione di parziale contenimento;
                b) comburenti:  le  sostanze  ed  i  preparati  che a
          contatto  con  altre sostanze, soprattutto se infiammabili,
          provocano una forte reazione esotermica;
                c) estremamente   infiammabili:   le  sostanze  ed  i
          preparati   liquidi   con   il   punto  di  infiammabilita'
          estremamente  basso  ed  un punto di ebollizione basso e le
          sostanze  ed  i  preparati  gassosi  che  a  temperatura  e
          pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria;
                d) facilmente infiammabili:
                  1)  le  sostanze ed i preparati che, a contatto con
          l'aria,  a temperatura ambiente e senza apporto di energia,
          possono   subire   innalzamenti   termici   e   da   ultimo
          infiammarsi;
                  2)  le  sostanze  ed i preparati solidi che possono
          facilmente  infiammarsi  dopo  un  breve  contatto  con una
          sorgente  di  accensione  e  che  continuano a bruciare o a
          consumarsi   anche  dopo  il  distacco  della  sorgente  di
          accensione;
                  3)  le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto
          d'infiammabilita' e' molto basso;
                  4)  le  sostanze ed i preparati che, a contatto con
          l'acqua   o  l'aria  umida,  sprigionano  gas  estremamente
          infiammabili in quantita' pericolose;
                e) infiammabili:  le  sostanze ed i preparati liquidi
          con un basso punto di infiammabilita';
                f)  molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in
          caso  di  inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in
          piccolissime   quantita',   possono  essere  letali  oppure
          provocare lesioni acute o croniche;
                g) tossici:  le  sostanze ed i preparati che, in caso
          di   inalazione,  ingestione  o  assorbimento  cutaneo,  in
          piccole  quantita',  possono essere letali oppure provocare
          lesioni acute o croniche;
                h) nocivi: le sostanze ed i preparati che, in caso di
          inalazione,  ingestione  o  assorbimento  cutaneo,  possono
          essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
                i) corrosivi:  le  sostanze  ed  i  preparati  che, a
          contatto  con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi
          un'azione distruttiva;
                l) irritanti:   le   sostanze   ed  i  preparati  non
          corrosivi,  il  cui contatto diretto, prolungato o ripetuto
          con  la  pelle  o  le  mucose  puo'  provocare una reazione
          infiammatoria;
                m)  sensibilizzanti:  le sostanze ed i preparati che,
          per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad
          una   reazione   di   ipersensibilizzazione   per  cui  una
          successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce
          reazioni avverse caratteristiche;
                n) cancerogeni:  le  sostanze ed i preparati che, per
          inalazione,  ingestione  o  assorbimento  cutaneo,  possono
          provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
                o) mutageni:  le  sostanze  ed  i  preparati che, per
          inalazione,  ingestione  o  assorbimento  cutaneo,  possono
          produrre   difetti   genetici  ereditari  o  aumentarne  la
          frequenza;
                p) tossici  per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed
          i  preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento
          cutaneo, possono provocare o rendere piu' frequenti effetti
          nocivi  non  ereditari  nella  prole o danni a carico della
          funzione   o   delle   capacita'  riproduttive  maschili  o
          femminili;
                q) pericolosi   per  l'ambiente:  le  sostanze  ed  i
          preparati   che,   qualora   si  diffondano  nell'ambiente,
          presentano  o possono presentare rischi immediati differiti
          per una o piu' delle componenti ambientali.».
              -  Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca:
          «Attuazione   della  direttiva  91/414/CEE  in  materia  di
          immissione in commercio di prodotti fitosanitari».
              -  Il  decreto  legislativo  25  febbraio 2000, n. 174,
          reca:  «Attuazione  della  direttiva  98/8/CE in materia di
          immissione sul mercato di biocidi».