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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 70

Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2024)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 14-5-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
    31 e l'allegato B; 
    Vista la  direttiva  2000/31/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a  taluni  aspetti  giuridici
dei servizi  della  societa'  dell'informazione,  in  particolare  il
commercio elettronico, nel mercato interno; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 gennaio 2003; 
    Vista la notifica alla Commissione europea  effettuata  ai  sensi
della direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003 DAR 0029/I del 24  gennaio
2003; 
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003; 
    Sulla proposta dei Ministri per le politiche  comunitarie,  delle
attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia  e
delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                             (Finalita') 
 
   1.  Il  presente  decreto  e'  diretto  a  promuovere  la   libera
circolazione dei servizi  della  societa'  dell'informazione,  fra  i
quali il commercio elettronico. 
   2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: 
 
a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi
   con   l'applicazione,   anche   tramite    concessionari,    delle
   disposizioni in materia di  tributi  nonche'  la  regolamentazione
   degli   aspetti   tributari    dei    servizi    della    societa'
   dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico; 
b) le questioni relative al diritto alla riservatezza,  con  riguardo
   al   trattamento   dei   dati   personali   nel   settore    delle
   telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al
   decreto  legislativo  13  maggio  1998,  n.  171,   e   successive
   modificazioni; 
c) le intese restrittive della concorrenza; 
d) le  prestazioni  di  servizi  della   societa'   dell'informazione
   effettuate da soggetti stabiliti in Paesi  non  appartenenti  allo
   spazio economico europeo; 
e) le attivita', dei notai o di altre professioni,  nella  misura  in
   cui implicano un nesso diretto e  specifico  con  l'esercizio  dei
   pubblici poteri; 
f) la rappresentanza e la difesa processuali; 
g) i  giochi  d'azzardo,  ove  ammessi,  che  implicano   una   posta
   pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto,  le  lotterie,
   le scommesse  i  concorsi  pronostici  e  gli  altri  giochi  come
   definiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  quelli  nei   quali
   l'elemento aleatorio e' prevalente. 
 
   3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali  sulla
tutela  della  salute  pubblica  e  dei   consumatori,   sul   regime
autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi  o
di vigilanza privata, nonche' in materia  di  ordine  pubblico  e  di
sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del  denaro,  del  traffico
illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed  esportazione
di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali  d'armamento  di  cui
alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.   10   comma  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine  d facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:
              «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.»
          L'art. 14, comma 1 cosi' recita:
              1.  I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
          dell'articolo   76  della  Costituzione  sono  emanati  dal
          Presidente   della   Repubblica  con  la  denominazione  di
          «decreto  legislativo»  e con l'indicazione, nel preambolo,
          della   legge   di  delegazione,  della  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri  e  degli  altri  adempinienti del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.
              -  La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001.». L'art. 31 e l'allegato B sono i seguenti:
              «Art.   31   (Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE,
          relativa  a  taluni  aspetti  giuridici  dei  servizi della
          societa'  dell'informazione,  in  particolare  il commercio
          elettronico,  nel  mercato  interno).  -  1.  Il Governo e'
          delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita' di
          cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per
          dare  organica  attuazione  alla  direttiva  2000/31/CE del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, dell'8 giugno 2000,
          relativa  a  taluni  aspetti  giuridici  dei  servizi della
          societa'  dell'informazione,  in  particolare  il commercio
          elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei principi
          e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche'
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) definire le informazioni obbligatorie generali che
          devono  essere  fornite  dal  prestatore  di un servizio ai
          destinatari   del   servizio   stesso  ed  alle  competenti
          autorita'  da  designare  ai  sensi della normativa vigente
          nonche'  le  modalita'  per  renderle  accessibili, in modo
          facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere
          indicati  in  modo  chiaro  e  inequivocabile  i prezzi dei
          servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna
          e deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione
          della    testata    editoriale    telematica   si   applica
          esclusivamente alle attivita' per le quali i prestatori del
          servizio  intendano  avvalersi  delle  provvidenze previste
          dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano
          specifica richiesta;
                b) definire  gli  obblighi di informazione sia per la
          comunicazione  commerciale  che  per  la  comunicazione non
          sollecitata;   quanto   a   quest'ultima,  ai  sensi  della
          normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere
          incoraggiati  ed  agevolati  sistemi di filtraggio da parte
          delle  imprese.  In ogni caso, l'invio di comunicazioni non
          sollecitate  per  posta  elettronica  non deve dare luogo a
          costi supplementari di comunicazione per il destinatario;
                c)  definire  l'impiego  di comunicazioni commerciali
          fornite   da   soggetti   che  esercitano  una  professione
          regolamentata,    nel   rispetto   delle   relative   norme
          applicabili,  nonche'  forme e procedure di consultazione e
          cooperazione  con  gli  ordini  professionali, nel rispetto
          della   loro   autonomia,   per  la  predisposizione  delle
          pertinenti  norme  e  per  incoraggiare  l'elaborazione  di
          codici  di  condotta a livello comunitario che precisino le
          informazioni   che   possono   essere  fornite  a  fini  di
          comunicazioni commerciali;
                d) disciplinare  la  responsabilita'  dei  prestatori
          intermediari  con  riferimento  all'attivita'  di  semplice
          trasporto;   in   particolare,   il  prestatore  non  sara'
          considerato  responsabile  delle  informazioni  trasmesse a
          condizione che:
                  1)   non  sia  esso  stesso  a  dare  origine  alla
          trasmissione;
                  2)    non    selezioni    il   destinatario   della
          trasmissione;
                  3)  non  selezioni  ne'  modifichi  le informazioni
          trasmesse;
                e) disciplinare la responsabilita' dei prestatori con
          riferimento alla memorizzazione temporanea detta «caching»;
          il  prestatore  non  sara'  considerato  responsabile della
          memorizzazione  automatica, intermedia e temporanea di tali
          informazioni,  effettuata  al  solo  scopo  di rendere piu'
          efficace  il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
          richiesta, a condizione che egli:
                  1) non modifichi le informazioni;
                  2)  si  conformi  alle  condizioni  di accesso alle
          informazioni;
                  3)  si  conformi  alle norme di aggiornamento delle
          informazioni;
                  4)  indichi tali informazioni in un modo ampiamente
          riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
                  5)   non   interferisca   con  l'uso  lecito  delle
          tecnologie   ampiamente   riconosciute  ed  utilizzate  nel
          settore   per   ottenere  dati  sull'impiego  delle  stesse
          informazioni;
                  6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni
          che  ha  memorizzato  o  per  disabilitarne  l'accesso, non
          appena  venga  effettivamente a conoscenza del fatto che le
          informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
          inizialmente  sulla  rete o che l'accesso alle informazioni
          e'  stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale
          o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
          la disabilitazione dell'accesso;
                f) disciplinare la responsabilita' dei prestatori con
          riferimento   all'attivita'  cosiddetta  di  «hosting»;  il
          prestatore   non   sara'   considerato  responsabile  delle
          informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del
          servizio, a condizione che egli:
                  1) non sia effettivamente al corrente del fatto che
          l'attivita' o l'informazione e' illecita;
                  2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non
          sia  al  corrente  dei  fatti  o di circostanze che rendano
          manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione;
                  3)  non  appena  al  corrente di tali fatti, agisca
          immediatamente   per   rimuovere   le  informazioni  o  per
          disabilitarne l'accesso;
                g) disciplinare   le   modalita'   con   le  quali  i
          prestatori di servizi delle societa' dell'informazione sono
          tenuti  ad  informare  senza  indugio la pubblica autorita'
          competente  di  presunte  attivita' o informazioni illecite
          dei  destinatari  dei  loro  servizi  o  a  comunicare alle
          autorita'  competenti,  a  loro richiesta, informazioni che
          consentano   l'identificazione  dei  destinatari  dei  loro
          servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;
                h) favorire  l'elaborazione, da parte di associazioni
          o  di  organizzazioni  imprenditoriali,  professionali o di
          consumatori,  di  codici di condotta per evitare violazioni
          dei   diritti,   garantire   la  protezione  dei  minori  e
          salvaguardare la dignita' umana;
                i) prevedere    misure    sanzionatorie    effettive,
          proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni;
                l)   prevedere   che  il  prestatore  di  servizi  e'
          civilmente  responsabile  del contenuto di tali servizi nel
          caso   in   cui,  richiesto  dall'autorita'  giudiziaria  o
          amministrativa,  non  ha  agito  prontamente  per  unpedire
          l'accesso  a  detto  contenuto,  ovvero  se,  avendo  avuto
          conoscenza  del carattere illecito o pregiudizievole per un
          terzo  del  contenuto  di  un  servizio  al  quale assicura
          l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza;
                m) prevedere  che, in caso di dissenso fra prestatore
          e     destinatario     del    servizio    della    societa'
          dell'informazione,  la  composizione  extragiudiziale delle
          controversie  possa  adeguatamente  avvenire  anche per via
          elettronica.».
                                                           Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
              93/104/CE   del   Consiglio,   del  23  novembre  1993,
          concernente  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
          di lavoro.
              94/45/CE   del   Consiglio,   del  22  settembre  1994,
          riguardante  l'istituzione di un comitato aziendale europeo
          o  di  una  procedura per l'informazione e la consultazione
          dei  lavoratori  nelle  imprese  e nei gruppi di imprese di
          dimensioni comunitarie.
              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/31/CE  del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
          alle discariche di rifiuti.
              1999/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7   giugno   1999,   che   istituisce   un   meccanismo  di
          riconoscimento    delle   qualifiche   per   le   attivita'
          professionali     disciplinate     dalle    direttive    di
          liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure
          transitorie   e   che   completa  il  sistema  generale  di
          riconoscimento delle qualifiche.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              1999/64/CE  della  Commissione, del 23 giugno 1999, che
          modifica  la  direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
          le  reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
          appartenenti  ad  un  unico  proprietario  siano gestite da
          persone giuridiche distinte.
              1999/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  1999, relativa alle prescrizioni minime per il
          miglioramento  della  tutela della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  che  possono  essere esposti al rischio di
          atmosfere  esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
          sensi   dell'art.   16,   paragrafo   1,   della  direttiva
          89/391/CEE).
              2000/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 marzo    2000,    relativa   al   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
          e  la  presentazione  dei  prodotti  alimentari, nonche' la
          relativa pubblicita'.
              2000/26/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16   maggio   2000,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
          della  responsabilita' civile risultante dalla circolazione
          di  autoveicoli  e  che  modifica le direttive 73/239/CEE e
          88/357/CEE  del  Consiglio  (quarta direttiva assicurazione
          autoveicoli).
              2000/31/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
          servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
          commercio  elettronico, nel mercato interno («direttiva sul
          commercio elettronico»).
              2000/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22  giugno  2000,  che  modifica la direttiva 93/104/CE del
          Consiglio  concernente  taluni  aspetti dell'organizzazione
          dell'orario  di  lavoro, al fine di comprendere i settori e
          le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
              2000/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29  giugno  2000,  relativa  alla lotta contro i ritardi di
          pagamento nelle transazioni commerciali.
              2000/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  giugno  2000,  relativa  ai  prodotti  di  cacao  e  di
          cioccolato destinati all'alimentazione umana.
              2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
          il  principio  della  parita' di trattamento fra le persone
          indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
              2000/53/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
              2000/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 novembre   2000,  relativa  agli  impianti  portuali  di
          raccolta  per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
          carico.
              2000/75/CE  del  Consiglio,  del  20 novembre 2000, che
          stabilisce  disposizioni specifiche relative alle misure di
          lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
              2000/77/CE  del Parlamento europeo e dei Consiglio, del
          14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
          del    Consiglio    che    fissa    i   principi   relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale.
              2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27 novembre 2000, che
          stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
          in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
              2000/79/CE   del   Consiglio,  del  27  novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  Buropean  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio 2001, che modifica la direttiva.
              91/440/CEE  del  Consiglio relativa allo sviluppo delle
          ferrovie comunitarie.
              2001/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26  febbraio  2001,  che modifica la direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
              2001/14/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26   febbraio   2001,   relativa  alla  ripartizione  della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e alla certificazione di sicurezza.
              2001/15/CE  della  Commissione,  del  15 febbraio 2001,
          sulle   sostanze   che  possono  essere  aggiunte  a  scopi
          nutrizionali  specifici ai prodotti alimentari destinati ad
          un'alimentazione particolare.
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 marzo  2001,  sull'emissione deliberata nell'ambiente di
          organismi   geneticamente   modificati   e  che  abroga  la
          direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
              2001/19/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14  maggio  2001,  che  modifica  le  direttive 89/48/CEE e
          92/51/CEE  del  Consiglio  relative  al sistema generale di
          riconoscimento   delle   qualifiche   professionali   e  le
          direttive  77/452/CEE,  77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
          78/1026/CEE,     78/1027/CEE,    80/154/CEE,    80/155/CEE,
          85/384/CEE,   85/432/CEE,   85/433/CEE   e   93/16/CEE  del
          Consiglio   concernenti   le   professioni   di  infermiere
          responsabile     dell'assistenza     generale,    dentista,
          veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
              2001/23/CE   del   Consiglio,   del   12   marzo  2001,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative  al  mantenimento  dei  diritti dei
          lavoratori   in   caso  di  trasferimenti  di  imprese,  di
          stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
              2001/29/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22  maggio  2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
          diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi nella societa'
          dell'informazione.
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/45/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27  giugno  2001,  che modifica la direttiva 89/655/CEE del
          Consiglio  relativa  ai  requisiti minimi di sicurezza e di
          salute  per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
          lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
          ai   sensi  dell'art.  16,  paragrafo  1,  della  direttiva
          89/391/CEE).
              2001/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 luglio   2001,  recante  modificazione  della  direttiva
          95/53/CE  del  Consiglio  che  fissa  i  principi  relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione  animale  e  delle direttive 70/524/CEE,
          96/25/CE    e    1999/29/CE    del    Consiglio,   relative
          all'alimentazione animale.
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27  settembre  2001,  che modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie.
              2001/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27  settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
          prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
          interno dell'elettricita'.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27  settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8  ottobre  2001, che
          completa  lo  statuto  della  societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».
              -  La  direttiva  2000/31/CE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L. 178 del 17 luglio 2000.
              - La direttiva 98/34/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 204
          del 21 luglio 1998.
          Note all'art. 1
              - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca:
              «Tutela  delle  persone e di altri soggetti rispetto al
          trattamento dei dati personali.».
              - Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, reca:
              «Disposizioni  in  materia di tutela della vita privata
          nel  settore  delle  telecomunicazioni, in attuazione della
          direttiva  97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          ed in tema di attivita' giornalistica.».
              - La legge 9 luglio 1990, n. 185, reca:
              «Nuove    norme    sul   controllo   dell'esportazione,
          importazione e transito dei materiali di armamento.».