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LEGGE 8 aprile 2003, n. 62

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/2003)
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Testo in vigore dal: 10-4-2003
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
    1. Il decreto-legge  7  febbraio  2003,  n.  15,  recante  misure
finanziarie per consentire interventi urgenti nei  territori  colpiti
da calamita' naturali, e' convertito in legge  con  le  modificazioni
riportate in allegato alla presente legge. 
    2. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
      Data a Roma, addi' 8 aprile 2003 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
    

          Avvertenza:
              Il  decreto-legge  7  febbraio  2003,  n.  15, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          32 dell'8 febbraio 2003.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del  decreto-legge  coordinato  con legge di
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28.