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DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
Testo in vigore dal: 29-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la legge 1 marzo 2002,  n.  39,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo 42; 
    Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26  aprile  1999,
relativa alle discariche di rifiuti; 
    Visto il decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22,  recante
norme  per  l'attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi  e  sui
rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2002; 
    Acquisito il parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002; 
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione dell'11 dicembre 2002; 
    Sulla proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  comunitarie  e
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, delle attivita' produttive e della salute; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislatico: 
 
                             Articolo 1 
                          (( (Finalita').)) 
 
   ((1. Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione  del
collocamento in discarica  dei  rifiuti,  in  particolare  di  quelli
idonei al riciclaggio o  al  recupero  di  altro  tipo,  al  fine  di
sostenere la transizione verso un'economia circolare  e  adempiere  i
requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e  tecnici
per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti
a prevenire o a ridurre il piu' possibile le  ripercussioni  negative
sull'ambiente,   in   particolare    l'inquinamento    delle    acque
superficiali, delle acque  di  falda,  del  suolo  e  dell'aria,  sul
patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e  sull'ambiente
globale, compreso l'effetto serra, nonche' i  rischi  per  la  salute
umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero  ciclo
di vita della discarica. 
  2. Si considerano soddisfatti i requisiti  pertinenti  del  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 46, se sono soddisfatti i requisiti  del
presente decreto.))