stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 (in G.U. 10/04/2003, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2003)
nascondi
Testo in vigore dal: 11-2-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di modificare
l'articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro
equitativo  per  il  giudice  di pace nelle controversie derivanti da
contratti   di  massa,  allo  scopo  di  evitare  che  il  soggettivo
apprezzamento,  sulla  base  di  tale  parametro da parte dei singoli
giudici  di  pace,  possa  comportare  pronunce  difformi  riferite a
identiche tipologie contrattuali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  113  del codice di procedura
civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non
eccede  millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici
relativi   a   contratti   conclusi   secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1342 del codice civile.".