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DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13

Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.2 aprile 2003, n. 56 (in G.U. 05/04/2003, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2003)
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Testo in vigore dal: 6-4-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  dirette a modificare la vigente normativa in materia di
concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita'   organizzata,  al  fine  di  rendere  piu'  congrui  ed
immediati gli interventi di natura economica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
    Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

  1.  All'articolo  7  della  legge  20  ottobre  1990,  n. 302, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "((pari al)) 90 per cento";
    b)  al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di
quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una
quota pari al 20 per cento.".