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DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
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Testo in vigore dal: 4-7-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 3  ottobre  2001,  n.  366,  concernente  delega  al
Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la
riforma organica  della  disciplina  delle  societa'  di  capitali  e
cooperative, la disciplina degli  illeciti  penali  e  amministrativi
riguardanti  le  societa'  commerciali,  nonche'  nuove  norme  sulla
procedura per la definizione dei procedimenti nelle  materie  di  cui
all'articolo 12 della legge di delega; 
  Visto in particolare l'articolo 12 della  citata  legge  3  ottobre
2001, n. 366,  concernente  i  procedimenti  in  materia  di  diritto
societario e i procedimenti  nelle  materie  disciplinate  dal  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
approvato  con  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
successive modificazioni, e dal testo unico delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2002; 
  Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo  1,  comma  4,
della legge 3 ottobre 2001, n. 366; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 2003; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
attivita' produttive; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))