stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2002, n. 296

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 25-1-2003
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista  la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
  Visto  il  regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18
maggio 1942, n. 1369;
  Visto  l'articolo  181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto  dall'articolo  10  della  legge  18 agosto  2000, n. 248,
recante  nuove norme di tutela del diritto d'autore, e in particolare
i commi 3, 4, e 6;
  Sentita   la   Societa'  italiana  degli  autori  e  degli  editori
(S.I.A.E.);
  Sentite le associazioni di categoria interessate;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del  Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20
maggio 2002;
  Vista  la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
21 luglio 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
                   Ministri 11 luglio 2001, n. 338
  1.  All'articolo  5,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  11 luglio  2001,  n. 338, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) nell'alinea, sono soppresse le parole "ovvero multimediali";
    b) la  lettera  b), e' sostituita dalla seguente: "b) distribuiti
gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;";
    c) alla  lettera  c),  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole
"(back-up)";
    d) alla lettera d), le parole "dal produttore" sono soppresse;
    e) dopo  la  lettera  h)  e'  inserita  la  seguente:  "i) aventi
carattere  di  sistema  operativo,  applicazione  o  distribuzione di
servizi  informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di
un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad
esso.".
  2.  Il  comma  4  dell'articolo  5  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, e' soppresso.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          11 luglio 2001, n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          22  agosto  2001,  n. 194, reca: "Regolamento di esecuzione
          delle  disposizioni relative al contrassegno della Societa'
          italiana  degli  autori  e  degli editori (S.I.A.E.) di cui
          all'art.  181-bis  della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
          introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248,
          recante nuove norme di tutela del diritto d'autore".
          Note alle premesse:
              - La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione
          del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
          esercizio"  e'  stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          16 luglio 1941, n. 166.
              - Il  regio  decreto  18 maggio 1942, n. 1369, recante:
          "Approvazione  del regolamento per l'esecuzione della legge
          22 aprile  1941,  n.  633,  per  la  protezione del diritto
          d'autore  e  di altri diritti connessi al suo esercizio" e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 dicembre 1942, n.
          286.
              - La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme
          di   tutela  del  diritto  d'autore"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206.
              - Il  testo  dell'art.  181-bis  della  legge 22 aprile
          1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
          2000, n. 248, e' il seguente:
              "Art.  181-bis.  -  1.  Ai  sensi  dell'art. 181 e agli
          effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
          italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.)  appone un
          contrassegno  su  ogni  supporto  contenente  programmi per
          elaboratore   o   multimediali  nonche'  su  ogni  supporto
          contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
          fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
          nell'art.   1,  primo  comma,  destinati  ad  essere  posti
          comunque  in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
          fine  di  lucro.  Analogo  sistema tecnico per il controllo
          delle   riproduzioni  di  cui  all'art.  68  potra'  essere
          adottato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  sulla  base  di  accordi  tra  la  S.I.A.E. e le
          associazioni delle categorie interessate.
              2.  Il  contrassegno  e' apposto sui supporti di cui al
          comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
          opere   dell'ingegno,  previa  attestazione  da  parte  del
          richiedente   dell'assolvimento  degli  obblighi  derivanti
          dalla   normativa   sul  diritto  d'autore  e  sui  diritti
          connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica,
          anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
          fini dell'apposizione.
              3.   Fermo   restando   l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi   ai  diritti  di  cui  alla  presente  legge,  il
          contrassegno,  secondo  modalita'  e nelle ipotesi previste
          nel  regolamento  di  cui  al  comma  4, che tiene conto di
          apposite   convenzioni  stipulate  tra  la  S.I.A.E.  e  le
          categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti
          contenenti   programmi  per  elaboratore  disciplinati  dal
          decreto  legislativo  29  dicembre 1992, n. 518, utilizzati
          esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che
          tali  programmi  non  contengano  suoni, voci o sequenze di
          immagini    in   movimento   tali   da   costituire   opere
          fonografiche,  cinematografiche  o  audiovisive intere, non
          realizzate  espressamente per il programma per elaboratore,
          ovvero  loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
          dell'opera  intera  da  cui  sono tratti, che diano luogo a
          concorrenza   all'utilizzazione   economica   delle   opere
          medesime.  In  tali  ipotesi  la legittimita' dei prodotti,
          anche  ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis,
          e'  comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
          produttori   e  importatori  preventivamente  rendono  alla
          S.I.A.E.
              4.  I  tempi,  le caratteristiche e la collocazione del
          contrassegno   sono   individuati   da  un  regolamento  di
          esecuzione  da  emanare  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in vigore della presente disposizione, sentite
          la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei
          termini piu' idonei a consentire la agevole applicabilita',
          la  facile  visibilita'  e  a  prevenire l'alterazione e la
          falsificazione  delle  opere.  Fino alla data di entrata in
          vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema
          di  individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della
          collocazione   del   contrassegno  determinatosi  sotto  la
          disciplina  previgente.  Le spese e gli oneri, anche per il
          controllo,  sono a carico dei richiedenti e la loro misura,
          in  assenza  di  accordo  tra  la  S.I.A.E.  e le categorie
          interessate,  e' determinata con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il  comitato consultivo
          permanente per il diritto di autore.
              5.    Il    contrassegno    deve    avere,    comunque,
          caratteristiche  tali  da  non  poter  essere trasferito su
          altro  supporto. Deve contenere elementi tali da permettere
          la  identificazione  del  titolo dell'opera per la quale e'
          stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del
          titolare  del  diritto  d'autore.  Deve  contenere altresi'
          l'indicazione  di  un  numero  progressivo per ogni singola
          opera   riprodotta   o   registrata   nonche'   della   sua
          destinazione  alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
          forma di distribuzione.
              6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere
          affidata  anche  in  parte  al richiedente o ad un terzo da
          questi   delegato,   i   quali   assumono   le  conseguenti
          responsabilita'  a  termini  di  legge. I medesimi soggetti
          informano   almeno   trimestralmente   la   S.I.A.E.  circa
          l'attivita'  svolta  e  lo stadio di utilizzo del materiale
          consegnato.   Ai  fini  della  tempestiva  apposizione  del
          contrassegno,   fuori  dei  casi  in  cui  esista  apposita
          convenzione  tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore
          ha  l'obbligo  di  dare  alla  S.I.A.E.  preventiva notizia
          dell'ingresso  nel  territorio  nazionale  dei prodotti. Si
          osservano le disposizioni di cui al comma 4.
              7.  Nei  casi  di  cui  al  comma  6,  la S.I.A.E. e il
          richiedente   possono   concordare  che  l'apposizione  del
          contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa
          ai  sensi  del  comma 2, corredata dalla presa d'atto della
          S.I.A.E.
              8.  Agli  effetti dell'applicazione della legge penale,
          il  contrassegno  e'  considerato segno distintivo di opera
          dell'ingegno".
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 11 luglio 2001, n.
          338, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  5 (Supporti contenenti programmi per elaboratore
          ).  -  1.  Ai  fini dell'applicazione del comma 1 dell'art.
          181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto
          dall'art.  10  della  legge  10  agosto  2000,  n. 248, per
          supporti   contenenti   programmi  per  elaboratore  ovvero
          multimediali  si intendono i supporti comunque confezionati
          contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio
          o  ceduti  in  uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in
          particolare:
                a) i programmi aventi carattere di sistema operativo,
          applicazione  o archivio di contenuti multimediali prodotti
          in  serie sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante
          collegamento   e   lettura   diretta  del  supporto,  quali
          dischetti  magnetici  (floppy  disk),  CD  ROM,  schede  di
          memoria  (memory card), o attraverso installazione mediante
          il  medesimo  supporto  su altra memoria di massa destinata
          alla fruizione diretta mediante personal computer;
                b) i   programmi   destinati  alla  lettura  ed  alla
          fruizione  su  apparati  specifici  per  videogiochi, quali
          playstation  o  consolle,  comunque  denominati,  ed  altre
          applicazioni multimediali quali player audio o video.
              2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione
          del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero
          multimediali  contenenti  applicazioni  di tipo videogioco,
          enciclopedia  ovvero  dizionario,  destinati a qualsivoglia
          forma  di  intrattenimento  o  per  fruizione  da  parte di
          singoli   utilizzatori  o  di  gruppi  in  ambito  privato,
          scolastico o accademico.
              3.  Sono  esclusi dall'ambito di applicazione dell'art.
          181-bis  della  legge  22  aprile  1941, n. 633, i supporti
          contenenti programmi per elaboratore:
                a) accessoriamente   distribuiti   nell'ambito  della
          vendita  di  contratti di licenza d'uso multipli sulla base
          di accordi preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
                b) distribuiti  gratuitamente  con  il  consenso  del
          titolare dei diritti;
                c) distribuiti    mediante    scaricamento    diretto
          (download)   e   conseguente   installazione  sul  personal
          computer  dell'utente  attraverso server o siti Internet se
          detti  programmi non vengano registrati a scopo di profitto
          in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente,
          salva la copia privata (back-up);
                d) distribuiti   esclusivamente   al   fine   di  far
          funzionare   o   per   gestire   specifiche  periferiche  o
          interfacce  (driver) oppure destinate all'aggiornamento del
          sistema   o  alla  risoluzione  di  conflitti  software  ed
          hardware se derivanti da software gia' installato;
                e) destinati   esclusivamente   al  funzionamento  di
          apparati  o  sistemi  di  telecomunicazione  quali  modem o
          terminali,  sistemi  GPRS  (General Pocket Radio Service) o
          inclusi    in   apparati   audio/video   e   destinati   al
          funzionamento   degli   stessi   o   inclusi   in  apparati
          radiomobili  cellulari,  se  con  i medesimi confezionati e
          distribuiti   in   quanto   destinati   esclusivamente   al
          funzionamento degli stessi;
                f) inclusi  in apparati di produzione industriale, di
          governo di sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di
          movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al
          controllo  ovvero  alla programmazione del funzionamento di
          elettrodomestici,   se   con   i  medesimi  confezionati  e
          distribuiti   in   quanto   destinati   esclusivamente   al
          funzionamento degli stessi;
                g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica
          ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario,
          di  misurazione  ed  analisi  se  con i medesimi prodotti e
          distribuiti   in   quanto   destinati   esclusivamente   al
          funzionamento degli stessi;
                h) destinati  esclusivamente alla funzione di ausilio
          o  supporto  per le persone disabili ai sensi della legge 5
          febbraio 1992, n. 104.
                i) aventi    carattere    di    sistema    operativo,
          applicazione   o   distribuzione   di  servizi  informatici
          (server)   destinati  ad  essere  preinstallati  su  di  un
          elaboratore  elettronico  e  distribuiti  all'utente finale
          insieme ad esso.
              4. (comma soppresso).".