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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2002, n. 282

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-12-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 (in SO n.29, relativo alla G.U. 22/02/2003, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 24-12-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  operare
interventi  in  materia di adempimenti comunitari, al fine di evitare
l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea, e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilita', atteso l'imminente inizio
dell'anno fiscale 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Completamento degli adempimenti comunitari
              a seguito di condanna per aiuti di Stato
  1.  In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle
Comunita'  europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti
di  Stato  che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e
fermo  quanto  disposto  dall'articolo  5 del decreto-legge 15 aprile
2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002,  n.  112,  le  banche effettuano, entro la data del 31 dicembre
2002,  il  versamento  di  un importo corrispondente alle imposte non
corrisposte  in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi
di  imposta  nei  quali  tale  regime  e' stato fruito, nonche' degli
interessi  sull'importo  dovuto,  calcolati  nella misura del 5,5 per
cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime
di  aiuti  e'  divenuto  disponibile  per ciascuna banca e la data di
effettivo  versamento.  In  caso  di  mancato  versamento entro il 31
dicembre  2002,  dal  1 gennaio 2003 e' dovuta, oltre agli interessi,
una  sanzione  pari  allo  0,5 per cento per semestre o sua frazione,
calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.
  2.  Per  la  riscossione  coattiva  delle  somme di cui al comma 1,
effettuata   ai   sensi   dell'articolo  17,  comma  1,  del  decreto
legislativo   26   febbraio   1999,  n.  46,  provvede  il  Ministero
dell'economia  e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate.