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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2002, n. 280

Regolamento recante modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, per la parificazione delle quote di iscrizione all'Albo a carico dei giornalisti professionisti e pubblicisti in pensione.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-1-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  28  del  decreto del Presidente della Repubblica
4 febbraio  1965,  n. 115, recante regolamento per l'esecuzione della
legge  3 febbraio  1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di
giornalista;
  Vista  la  deliberazione  del  18 aprile  2002,  con  la  quale  il
Consiglio  nazionale  dell'Ordine dei giornalisti propone la modifica
del citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 1965;
  Visto  lo statuto adottato dall'Istituto nazionale di previdenza ed
assistenza  per  i  giornalisti italiani "G. Amendola", approvato con
decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale in data
24 luglio  1995, pubblicato, sottoforma di comunicato, nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995;
  Visto  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
17 giugno 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 30 settembre
2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 2002;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1. All'articolo  28  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
4 febbraio  1965,  n.  115,  sono  soppresse  le  parole: ", a carico
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 novembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 317
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo  dell'art.  28  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  4 febbraio 1965, n. 115, e' riportato in
          nota all'art. 1.
          Note alla premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
                e) (lettera abrogata).".
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 28 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  4 febbraio  1965,  n.  115
          (Regolamento  per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963,
          n.  69, sull'ordinamento della professione di giornalista),
          come modificato dal regolamento qui pubblicato:
              "Art.  28.  (Quote  annuali  -  Riduzione) - . Le quote
          annuali dovute, a norma degli articoli 11, lettera h), e 20
          lettera   f)   della   legge,   al  Consiglio  regionale  o
          interregionale  e  al  Consiglio nazionale dell'ordine sono
          ridotte  alla  meta'  per  gli  iscritti  che  fruiscono di
          pensione   di   vecchiaia   o  invalidita'  con  decorrenza
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui hanno maturato il
          diritto alla pensione intera.".