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DECRETO-LEGGE 25 ottobre 2002, n. 236

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-10-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 (in G.U. 28/12/2002, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
Testo in vigore dal: 29-12-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di disporre la
proroga  ed  il  differimento  di  termini  previsti  da disposizioni
legislative,   concernenti   adempimenti  di  soggetti  ed  organismi
pubblici,  al  fine  di  una  piu' concreta e puntuale attuazione dei
medesimi  adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze
sociali ed organizzative;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim,  Ministro  degli affari esteri, del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  del  Ministro per la funzione pubblica, del Ministro
delle   politiche   agricole   e   forestali,   del   Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  del Ministro per gli italiani nel
mondo e del Ministro della giustizia;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                (( (Proroga del Fondo per lo sviluppo
              della meccanizzazione in agricoltura). ))

  ((1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
642,  le  parole:  "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005")).