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LEGGE 3 ottobre 2002, n. 221

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

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Testo in vigore dal: 26-10-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Alla  legge  11  febbraio  1992,  n. 157, dopo l'articolo 19 e'
inserito il seguente:
  "ART.  19-bis.  - (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE). - I. Le regioni disciplinano l'esercizio
delle  deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del
2  aprile  1979,  conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai
principi e alle finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva
ed alle disposizioni della presente legge.
  2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono
essere  disposte  solo  per  le  finalita'  indicate dall'articolo 9,
paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie
che  ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo
autorizzati,  le  condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di
luogo   del   prelievo,   il   numero   dei   capi   giornalmente   e
complessivamente  prelevabili  nel periodo, i controlli e le forme di
vigilanza  cui  il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della
stessa,  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I
soggetti  abilitati  al  prelievo in deroga vengono individuati dalle
regioni,  d'intesa  con  gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i
comprensori alpini.
  3.  Le  deroghe  di  cui  al  comma  1  sono  applicate per periodi
determinati,  sentito  l'Istituto  nazionale  per  la fauna selvatica
(INFS),  o  gli  istituti  riconosciuti  a  livello  regionale, e non
possono  avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica
sia in grave diminuzione.
  4.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, previa delibera del
Consiglio  dei  ministri,  puo'  annullare,  dopo  aver  diffidato la
regione  interessata,  i  provvedimenti  di deroga da questa posti in
essere  in violazione delle disposizioni della presente legge e della
direttiva 79/409/CEE.
  5.  Entro  il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, ovvero al Ministro per gli
affari  regionali  ove  nominato,  al  Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  al  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,   al   Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  nonche'
all'Istituto  nazionale  per la fauna selvatica (INFS), una relazione
sull'attuazione  delle  deroghe  di  cui  al presente articolo; detta
relazione   e'   altresi'   trasmessa   alle  competenti  Commissioni
parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
trasmette  annualmente  alla  Commissione europea la relazione di cui
all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 3 ottobre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              -  La  legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: "Norme per
          la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma e per il
          prelievo venatorio".
              -  La  direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
          1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
          europee n. L 103 del 25 aprile 1979.
              - L'art. 9 della direttiva 79/409/CEE cosi' recita:
              "1.   Sempre   che   non   vi   siano  altre  soluzioni
          soddisfacenti,  gli  Stati  membri  possono  derogare  agli
          articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
                a) nell'interesse  della  salute  e  della  sicurezza
          pubblica,
                nell'interesse della sicurezza aerea,
                per  prevenire gravi danni alle colture, al bestiame,
          ai boschi, alla pesca e alle acque,
                per la protezione della flora e della fauna;
                b) ai  fini  della  ricerca  e dell'insegnamento, del
          ripopolamento    e   della   reintroduzione   nonche'   per
          l'allevamento connesso a tali operazioni;
                c) per    consentire    in   condizioni   rigidamente
          controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o
          altri  impieghi  misurati di determinati uccelli in piccole
          quantita'.
              2. Le deroghe dovranno menzionare:
                le specie che formano oggetto delle medesime,
                i  mezzi,  gli  impianti  e  i metodi di cattura o di
          uccisione autorizzata,
                le  condizioni di rischio e le circostanze di tempo e
          di luogo in cui esse possono esser fatte,
                l'autorita'  abilitata a dichiarare che le condizioni
          stabilite  sono realizzate a decidere quali mezzi, impianti
          e  metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da
          quali persone,
                i controlli che saranno effettuati.
              3.  Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione
          una relazione sull'applicazione del presente articolo.
              4.  In  base  alle  informazioni  di  cui  dispone,  in
          particolare  quelle  comunicatele ai sensi del paragrafo 3,
          la    Commissione   vigila   costantemente   affinche'   le
          conseguenze  di tali deroghe non siano incompatibili con la
          presente  direttiva.  Essa  prende  adeguate  iniziative in
          merito.".
              -  L'art. 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.
          157, cosi' recita:
              "2.  La  vigilanza  di  cui  al  comma  1 e', altresi',
          affidata  agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
          forestale  dello  Stato,  alle  guardie  addette  a  parchi
          nazionali  e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia
          giudiziaria,  alle  guardie  giurate  comunali, forestali e
          campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del
          testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata
          altresi'  alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da
          leggi regionali.".