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LEGGE 31 luglio 2002, n. 179

Disposizioni in materia ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 28-8-2002
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               ART. 1.
(Personale   del   Ministero   dell'ambiente   e   della  tutela  del
                            territorio).

   1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della
legge  23  marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 630.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2002.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il  comma  2, dell'art. 5, della legge 23 marzo 2001,
          n.   93,   recante:  "Disposizioni  in  campo  ambientale",
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79,
          e' il seguente:
              "2.  In  relazione  all'incremento  ed alla accresciuta
          complessita'    dei    compiti   assegnati   al   Ministero
          dell'ambiente  e  allo  scopo  di armonizzare i trattamenti
          economici  di  tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo
          dirigenziale,   sono   destinate   alle  sperimentazioni  e
          relative  contrattazioni  collettive  risorse  pari  a lire
          1.000  milioni  a  decorrere  dal  2001.  Le  modalita'  di
          ripartizione  e  di erogazione del suddetto importo saranno
          determinate  nell'ambito  della  contrattazione  collettiva
          integrativa  prevista  dall'art. 45 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.".