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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2002, n. 159

Regolamento recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

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Testo in vigore dal: 13-8-2002
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto  l'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato,  che, al comma 11, prevede l'adozione di un decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, con il quale sono stabilite
le  nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni
delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria
centrale,  ovvero  per tenere conto delle variazioni delle tariffe in
altro modo determinatesi;
    Visto   l'articolo   2,   commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del
decreto-legge  23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 marzo  1993,  n. 75, che prevedeva, tra l'altro, due
gradi di giudizio per i ricorsi presentati dai comuni con riferimento
alle  tariffe  d'estimo e alle rendite vigenti, nonche' la formazione
del  silenzioaccoglimento  in  caso  di mancata decisione sui ricorsi
stessi;
    Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  9 ottobre 1993, n. 405,
convertito  dalla  legge 10 novembre 1993, n. 457, il quale stabiliva
che  i  ricorsi  tempestivamente presentati ma non decisi per mancata
costituzione  delle  commissioni  censuarie  provinciali alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto si intendono accolti;
    Visto  l'articolo  49, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  che  ha  riaperto  i  termini  per  quei  comuni  che nel corso
dell'anno 1993 non avevano presentato ricorso;
    Visto  l'articolo  22  della  legge 8 maggio 1998, n. 146, che ha
abrogato il citato articolo 49, comma 13;
    Visto  il  parere n. 1338/1999 del 28 settembre 1999 con il quale
il  Consiglio  di  Stato  ha  affermato che l'articolo 22 della legge
8 maggio 1998, n. 146, non ha potuto esplicare effetti in quanto alla
data  di entrata in vigore della disposizione abrogratrice l'iter dei
ricorsi  presentati  presso  le commissioni censuarie provinciali era
esaurito;
    Visto  l'articolo  34, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n. 917, che stabilisce la revisione delle tariffe
d'estimo  e  dei  redditi  dei  fabbricati  a destinazione speciale o
particolare,  quando  se  ne  manifesti l'esigenza per sopravvenute e
permanenti   variazioni  nella  capacita'  di  reddito  delle  unita'
immobiliari  e  comunque ogni dieci anni, nonche' la decorrenza delle
modificazioni derivanti dalla revisione stessa;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 27 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1999, che ha
disposto la revisione parziale degli estimi del comune di Pavia;
    Viste   le  decisioni  delle  commissioni  censuarie  provinciali
relative  ai ricorsi proposti dai comuni di cui all'allegato A, parte
I;
    Viste  le decisioni della commissione censuaria centrale relative
ai ricorsi proposti dai comuni di cui all'allegato A, parte II;
    Visto  il silenzio-accoglimento instauratosi sui ricorsi proposti
dai comuni di cui all'allegato A, parte III;
    Vista  la  decisione  della  commissione  censuaria  regionale di
Aosta, giusta verbale in data 18 aprile 2001, su richiesta del comune
di Valtournenche (AO) in data 23 novembre 2000;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Udito  il  parere  n.  622/2002  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
11 marzo 2002;
    Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del
1988, prot. n. 3-8030 del 10 maggio 2002;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modificazioni  delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane
                      a destinazione ordinaria

    1.  Le  tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane, situate
nei  comuni indicati nell'allegato A, rideterminate per effetto delle
decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione
censuaria   centrale,   relative   ai  ricorsi  presentati  ai  sensi
dell'articolo  2,  commi  1-bis e 1-ter, del decreto-legge 23 gennaio
1993,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993,   n.   75,   nonche'   per  effetto  del  silenzio-accoglimento
instauratosi  ai  sensi  del  comma  1-quater del citato articolo 2 e
dell'articolo 1  del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito
dalla  legge  10 novembre  1993,  n. 457, sono stabilite nelle misure
indicate nei prospetti di cui all'allegato B, che costituiscono parte
integrante  del presente regolamento. Sono parimenti stabilite, nelle
misure  indicate  nei  prospetti  di  cui  all'allegato B, le tariffe
d'estimo  delle unita' immobiliari urbane del comune di Praiano (SA),
rideterminate   per   effetto  della  rettifica  operata  nel  quadro
tariffario.
    2.  Sono  altresi'  stabilite, conformemente alle decisioni delle
commissioni  censuarie  provinciali  e  della  commissione  censuaria
centrale  e sulla base dei ricorsi nei casi di silenzio accoglimento,
le   nuove   delimitazioni   delle   zone  censuarie  dei  comuni  di
Valtournenche (AO), Demonte (CN), Montecatini Terme (PT), Lacco Ameno
(NA),  Mercato  San Severino (SA), Scala (SA), Serre (SA), Vietri sul
Mare  (SA),  Crucoli  (CZ),  Guardavalle (CZ), Isca sullo Jonio (CZ),
Sant'Andrea  Apostolo  dello  Jonio  (CZ),  Zambrone (CZ), Buonvicino
(CS),   Crosia   (CS),   Cropalati  (CS),  Falconara  Albanese  (CS),
Mandatoriccio (CS), Montegiordano (CS), Rocca Imperiale (CS), Tortora
(CS), Brolo (ME), Patti (ME), Taormina (ME) e Avola (SR).
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Roma, 6 giugno 2002
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2002
  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 5 Economia e finanze, foglio n. 187