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LEGGE 1 giugno 2002, n. 120

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal: 4-7-2002
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo  di  Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
   2.  Piena  ed  intera  esecuzione  e' data al Protocollo di cui al
comma  1,  a  decorrere  dalla  data  della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.
   3.  Il deposito dello strumento di ratifica avverra', unitamente a
quello  dell'Unione  europea e degli altri Stati membri della stessa,
conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di cui
al comma 1.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.