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DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2002, n. 172 (in G.U. 07/08/2002, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2015)
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Testo in vigore dal: 1-1-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
tempestivi interventi al  fine  di  contrastare  i  negativi  effetti
occupazionali derivanti  da  situazioni  di  grave  crisi  aziendale,
nonche'  di  assicurare  adeguata  tutela  previdenziale,  a  seguito
dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la  Comunita'  europea  e  la
Confederazione svizzera  sulla  libera  circolazione  delle  persone,
fatto a  Lussemburgo  il  21  giugno  1999,  ai  lavoratori  italiani
definitivamente rientrati dalla Svizzera; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 giugno 2002; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro per gli italiani nel Mondo e con il Ministro dell'economia e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
         Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale 
 
  1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia'  operanti  in  aree
nelle quali  siano  stati  attivati  strumenti  della  programmazione
negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese
del settore petrolifero e petrolchimico, con un  organico  di  almeno
300   lavoratori,   licenziati,   a   seguito    di    processi    di
ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo  2001
e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 e iscritti  nelle  liste  di
mobilita', la  durata  dell'indennita'  di  mobilita',  stabilita  in
quarantotto mesi dall'articolo 7, comma  2,  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di  trentasei  mesi  e  nel
limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque,  non  oltre  il
conseguimento  del  trattamento  pensionistico  di  anzianita'  o  di
vecchiaia,  in  riferimento  ai  quali  sono  confermati,  per   tali
lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. La misura  dell'indennita'
di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti  per
cento rispetto alla misura gia' decurtata al termine del  primo  anno
di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui  agli
articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata  legge  n.  223  del
1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con
passaggio diretto o anche con interruzione  del  rapporto  di  lavoro
tramite la procedura  di  mobilita',  purche'  non  superiore  ad  un
periodo di  360  giorni,  presso  imprese  dello  stesso  settore  di
attivita' o che operano all'interno dello stesso stabilimento. 
  2. Per i  lavoratori,  gia'  dipendenti  da  aziende  operanti  nel
settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo  1  del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che,
a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuita',  abbiano
fruito del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  per
ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio  1995,
e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63  del
15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31  maggio
2003 ed iscritti nelle liste di mobilita', la durata  dell'indennita'
di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per  un  massimo  di
quarantotto mesi e  nel  limite  massimo  di  centoventi  unita',  e,
comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di
anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali  sono  confermati,
per tali lavoratori, i requisiti previsti  dalla  disciplina  vigente
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  La  misura
dell'indennita' di  mobilita'  relativa  al  periodo  di  proroga  e'
ridotta del venti per cento rispetto alla misura  gia'  decurtata  al
termine del primo anno di fruizione. 
  3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi  1  e  2
sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo
5, comma 4, della citata legge n.  223  del  1991,  un  importo  pari
all'onere del trattamento economico di mobilita' per  un  periodo  di
sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa. 
  4.  Ai  lavoratori  interessati  alla  proroga  dell'indennita'  di
mobilita'  prevista  dai  commi  1  e  2  deve  essere   offerta   la
possibilita' di partecipare a percorsi formativi  o  alle  iniziative
decise dai  centri  per  l'impiego  finalizzate  alla  ricollocazione
occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei  soggetti
interessati  alle  attivita'  formative  comporta  la  decadenza  dal
benefici di cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica  l'effettivo  impegno
dei lavoratori nelle predette attivita'. 
  5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel  settore  della
sanita' privata, con un  organico  superiore  alle  ((milletrecento))
unita' lavorative, assoggettate  alla  procedura  di  amministrazione
straordinaria con cessazione dell'esercizio di  impresa  ed  operanti
nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i quali  sia
scaduto, entro  il  14  maggio  2002,  il  trattamento  straordinario
d'integrazione salariale disposto con decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270, e' corrisposto, per la durata di  ventiquattro  mesi  e
nel limite massimo di  milleottocento  unita',  un  trattamento  pari
all'ottanta  per  cento  dell'importo  massimo   dell'indennita'   di
mobilita',  cosi'   come   previsto   dalle   vigenti   disposizioni,
comprensivo della contribuzione figurativa e  degli  assegni  per  il
nucleo familiare, ove spettanti. 
  6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui  al  comma  5  sono
tenuti a frequentare, durante il periodo di  durata  del  trattamento
medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione  o
dai competenti  enti  locali,  finalizzati  sia  ad  aggiornamento  e
riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti
in  essere  per  i  lavoratori  stessi.  La  mancata   ingiustificata
partecipazione dei  soggetti  interessati  alle  attivita'  formative
comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5.  Sono  esentati
dalla partecipazione  alle  attivita'  formative  i  lavoratori  che,
nell'arco  dei  ventiquattro  mesi  di  fruizione  della  indennita',
maturino il diritto alla pensione. 
  7. Per la ricollocazione dei  soggetti  di  cui  al  comma  5  sono
promosse, da parte delle  amministrazioni  pubbliche,  procedure  per
l'affidamento all'esterno di attivita'  attraverso  la  stipula,  nel
rispetto della disciplina  comunitaria  in  materia  di  appalti,  di
convenzioni con societa' di capitale,  cooperative  di  produzione  e
lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la  forza  lavoro  in
essi occupata sia costituita, in  misura  non  inferiore  al  40  per
cento, dal lavoratori di cui al comma 5. 
  8. I lavoratori beneficiari del trattamento  di  cui  al  comma  5,
interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma in forma singola o
associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al  regolamento
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio  1993,
n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento,  nella
misura non ancora fruita alla data di presentazione della  richiesta.
Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del  trattamento  sono
cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla  normativa  in
vigore in materia di lavoro autonomo. 
  8-bis. In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e'  autorizzato,  con
proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi
e per un massimo di ventidue unita', del trattamento straordinario di
integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano
finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo  1998
per svolgere attivita' di reimpiego  dei  lavoratori  provenienti  da
unita'  produttive  interamente  dismesse  appartenenti  al   settore
siderurgico pubblico, che successivamente hanno  cessato  l'attivita'
in quanto sottoposte a proceduta fallimentare entro e  non  oltre  la
data del 31 ottobre 2001, a seguito della  mancata  omologazione  del
concordato preventivo. 
  8-ter. Gli oneri  derivanti  dagli  interventi  previsti  al  comma
8-bis, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a
carico del Fondo di cui all'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, come rideterminato da  ultimo  dalla  tabella  D
allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.