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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 11 giugno 2001, n. 488

Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

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Testo in vigore dal: 20-4-2002
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230, recante
attuazione  delle  direttive  EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618,
90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti, ed in particolare
l'articolo 84, comma 7;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, i commi 3
e 4 dell'articolo 17;
  Sentiti  l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro,  l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente;
  Acquisito  il  parere,  ai  sensi  dell'articolo  155  del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  230, del Comitato di coordinamento
degli  interventi  per  la  radioprotezione  dei  lavoratori  e delle
popolazioni;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato reso nell'adunanza
plenaria del 23 aprile 2001;
  Vista  la  nota  con  cui  il  provvedimento e' stato comunicato al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
                           A d o t t a n o
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  medico addetto alla sorveglianza medica, per la valutazione
dell'idoneita'   all'esposizione   alle   radiazioni   ionizzanti  di
lavoratori esposti, apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 del
decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in occasione delle visite
mediche  preventive  e  successivamente  delle  visite  periodiche ed
eventualmente  straordinarie  di  cui  all'articolo 85  del  predetto
decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230, nonche' delle visite
mediche  eccezionali  di  cui  all'articolo 91  del  medesimo decreto
legislativo,  si  basa  sui principi che disciplinano la medicina del
lavoro,  provvedendo  in  particolare  alla  verifica  dell'effettiva
compatibilita'  tra  le  condizioni psicofisiche del lavoratore e gli
specifici   rischi   individuali   connessi   alla  sua  destinazione
lavorativa ed alle sue mansioni.
          Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  84,  comma  7, del
          decreto   legislativo   17 marzo   1995,  n.  230,  recante
          attuazione  delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467,
          89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti:
              "7. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          sentiti  l'ISPESL,  l'ISS  e  l'ANPA, sono definiti criteri
          indicativi     per     la     valutazione    dell'idoneita'
          all'esposizione alle radiazioni ionizzanti".
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie  di competenza, quando la legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materia  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              -  Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
          concerne  "Definizione  e  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 70, 85 e 91 del
          citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:
              "Art.  70  (Apprendisti  e  studenti). - 1. Ai fini del
          presente capo gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi
          nelle categorie definite ai sensi dell'art. 82".
              "Art. 85 (Visite mediche periodiche e straordinarie). -
          1.  Il  datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori
          esposti  e  gli  apprendisti  e studenti di cui all'art. 70
          siano   sottoposti,   a   cura   del  medico  addetto  alla
          sorveglianza  medica,  a visita medica periodica almeno una
          volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la
          destinazione  lavorativa  o  aumentino  i rischi connessi a
          tale  destinazione.  La  visita  medica per i lavoratori di
          categoria  A  e  per  gli  apprendisti  e  studenti ad essi
          equiparati  deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. Le
          visite  mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate
          indagini specialistiche e di laboratorio.
              2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2
          dell'art.  59  e  i medici addetti alla sorveglianza medica
          possono   disporre   che   dette   visite   siano  ripetute
          con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni
          di  esposizione  e  lo  stato  di  salute dei lavoratori lo
          esigano.
              3.  In base alle risultanze delle visite mediche di cui
          ai commi 1 e 2, i lavoratori sono classificati in:
                a) idonei;
                b) idonei a determinate condizioni;
                c) non idonei;
                d) lavoratori  sottoposti  a sorveglianza medica dopo
          la  cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni
          ionizzanti.
              4.  Il  datore  di  lavoro  ha l'obbligo di disporre la
          prosecuzione   della   sorveglianza  medica  per  il  tempo
          ritenuto  opportuno,  a  giudizio del medico, nei confronti
          dei lavoratori allontanati dal rischio perche' non idonei o
          trasferiti   ad  attivita'  che  non  espongono  ai  rischi
          derivanti  dalle  radiazioni  ionizzanti.  Anche  per  tali
          lavoratori il medico formulera' il giudizio di idoneita' ai
          sensi   del   comma   3,  al  fine  di  un  loro  eventuale
          reinserimento in attivita' con radiazioni.
              5.  Prima  della  cessazione  del rapporto di lavoro il
          datore  di  lavoro  deve provvedere a che il lavoratore sia
          sottoposto  a  visita  medica.  In tale occasione il medico
          deve   fornire   al  lavoratore  le  eventuali  indicazioni
          relative alle prescrizioni mediche da osservare.
              6.  Ferma  restando la periodicita' delle visite di cui
          al  comma 1, nel periodo necessario all'espletamento e alla
          valutazione  delle indagini specialistiche e di laboratorio
          di  cui allo stesso comma, il giudizio di idoneita', di cui
          al  comma  3,  in  precedenza  formulato  conserva  la  sua
          efficacia".
              "Art.  91  (Sorveglianza  medica  eccezionale). - 1. Il
          datore di lavoro deve provvedere affinche' i lavoratori che
          hanno   subito   una   contaminazione  siano  sottoposti  a
          provvedimenti di decontaminazione.
              2.  Il  datore  di lavoro deve inoltre provvedere a che
          siano  sottoposti  a visita medica eccezionale, da parte di
          un  medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una
          esposizione  tale  da  comportare il superamento dei valori
          stabiliti ai sensi dell'art. 96. Deve altresi' provvedere a
          che   i   lavoratori   in   questione  siano  sottoposti  a
          sorveglianza    medica    eccezionale,    comprendente   in
          particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico
          e  gli  esami,  che  siano  ritenuti  necessari  dal medico
          autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le
          successive   condizioni   di   esposizione   devono  essere
          subordinate all'assenso del medico autorizzato.
              3.  Nel  caso  in  cui,  nell'ambito della sorveglianza
          medica eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato
          decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era
          assegnato,   il   datore   di  lavoro  deve  darne  notizia
          all'ispettorato  del  lavoro  e  agli  organi  del Servizio
          sanitario nazionale competenti per territorio".