stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 marzo 2002, n. 44

Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

nascondi
Testo in vigore dal: 30-3-2002
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1. Nell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma,
la  parola:  "venti"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "sedici" e la
parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "otto".
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  1 della legge 24 marzo 1958, n.
          195  (Norme  sulla  Costituzione  e  sul  funzionamento del
          Consiglio  superiore  della  magistratura), come modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.  1  (Componenti  e  sede  del  Consiglio).  -  Il
          Consiglio  superiore  della  magistratura e' presieduto dal
          Presidente  della  Repubblica  ed  e'  composto  dal  primo
          presidente   della   Corte   suprema   di  cassazione,  dal
          procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la stessa
          Corte,  da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari
          e  da  otto  componenti  eletti  dal  Parlamento, in seduta
          comune delle due Camere.
              Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti
          eletti dal Parlamento.
              Il Consiglio ha sede in Roma.".