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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2002, n. 20

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, istitutivo del Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti.

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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 21-3-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
  Considerata  la  necessita'  di  emanare  le norme regolamentari di
attuazione del citato articolo 15 della legge n. 62 del 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                         Funzioni del Fondo
  1.  Il  Fondo per la mobilita' e riqualificazione professionale dei
giornalisti,  istituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n.
62,  presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  l'informazione e l'editoria, effettua gli interventi di sostegno
previsti  dalle  lettere  a),  b),  e  c),  del  comma 4 del medesimo
articolo  15  a favore dei giornalisti professionisti e delle imprese
editrici  di giornali quotidiani, delle imprese editrici di periodici
nonche'  delle  agenzie  di stampa a diffusione nazionale dalle quali
essi   dipendono,   nei   limiti  di  spesa  massima  autorizzata  di
4.389.883,64 euro annui.
  2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri, presso il quale e' istituito il Fondo,
svolge   l'attivita'   istruttoria   delle   richieste   d'intervento
presentate  dai  giornalisti  o dalle imprese interessate, al fine di
accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione
delle   prestazioni   a   suo  carico,  in  riferimento  ai  progetti
individuali  e  a quelli concordati dalle imprese con il sindacato di
categoria,   anche   a   livello   aziendale,  emette  i  conseguenti
provvedimenti   definendo   l'entita'   dei   finanziamenti  e  delle
indennita'  per i singoli progetti, nonche' i tempi e le modalita' di
erogazione  delle  relative  somme. I progetti sono accolti in ordine
cronologico di presentazione delle domande.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              "Art.  87. - Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima  riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei
          disegni di legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge  di  iniziativa  del  Governo.  Indice  il referendum
          popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          come  modificato prima dall'art. 74 del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  poi dall'art. 11 della legge
          5 febbraio 1999, n. 25, e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) lettera soppressa".
              - Il  testo  dell'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n.
          62  (Nuove  norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e
          modifiche   alla  legge  5 agosto  1981,  n.  416),  e'  il
          seguente:
              "Art.  15 (Fondo per la mobilita' e la riqualificazione
          professionale  dei  giornalisti). - 1. E' istituito, per la
          durata  di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, il Fondo per la mobilita' e la
          riqualificazione   professionale   dei  giornalisti.  Salva
          l'attuazione  della  riforma  di cui al decreto legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  303,  il  predetto  Fondo e' istituito presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
          l'informazione e l'editoria.
              2.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  1  e'  destinato  ad
          effettuare  interventi di sostegno a favore dei giornalisti
          professionisti  dipendenti  da imprese editrici di giornali
          quotidiani,  da  imprese  editrici di periodici, nonche' da
          agenzie   di   stampa   a  diffusione  nazionale,  i  quali
          presentino  le  dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito
          dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
              3.   I  giornalisti  beneficiari  degli  interventi  di
          sostegno  di  cui  al  comma 2 devono possedere, al momento
          delle  dimissioni,  una anzianita' aziendale di servizio di
          almeno cinque anni.
              4.  Gli  interventi  di  sostegno  di  cui  al presente
          articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
                a) progetti individuali dei giornalisti che intendano
          riqualificare  la  propria  preparazione  professionale per
          indirizzarsi  all'attivita'  informativa  nel  settore  dei
          nuovi  mass  media.  Il  finanziamento per ogni progetto e'
          contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
                b) progetti,   concordati   dalle   imprese   con  il
          sindacato   di   categoria,   diretti  a  favorire  l'esodo
          volontario  dei  giornalisti  dipendenti collocati in cassa
          integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei
          requisiti   per   accedere  al  prepensionamento  ai  sensi
          dell'art.  37  della  legge  5 agosto  1981,  n.  416, come
          sostituito  dall'art. 14 della presente legge. E' erogata a
          ciascun   giornalista   una   indennita'  pari  a  diciotto
          mensilita' del trattamento tabellare minimo della categoria
          di appartenenza;
                c) progetti,   concordati   dalle   imprese   con  il
          sindacato  di  categoria,  per il collocamento all'esterno,
          anche  al  di  fuori  del  settore  dell'informazione,  dei
          giornalisti   dipendenti.   L'intervento   di  sostegno  e'
          contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato
          del progetto. E' erogata altresi' a ciascun giornalista che
          accetti  le  nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito
          del  progetto,  una indennita' pari a dodici mensilita' del
          trattamento    tabellare    minimo   della   categoria   di
          appartenenza.
              5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo, a
          decorrere   dall'anno   2001   e  fino  all'anno  2005,  e'
          autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.".
          Nota all'art. 1:
              - Per l'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove
          norme  sull'editoria  e sui prodotti editoriali e modifiche
          alla  legge  5 agosto  1981,  n.  416),  vedi  le note alle
          premesse.