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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2001, n. 479

Regolamento recante modifiche al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al merito di Marina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 27-2-2002
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  12 luglio 1938, n. 1324, recante riforma
delle  vigenti  disposizioni sulla concessione di ricompense al valor
di   Marina,   come  modificato  dai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica  21  ottobre  1950,  n.  1081, 9 maggio 1969, n. 397, e 16
luglio 1997, n. 361;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 24 settembre
2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  degli  affari esteri, dell'interno, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al comma 2 dell'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n.
1324,  come  sostituito  dall'articolo  4  del decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, le parole "sentito, ai sensi
dell'articolo  13,  il  parere  del  Consiglio  superiore delle Forze
armate, sezione Marina" sono soppresse.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  regio  decreto  12 luglio 1938, n. 1324, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1938,
          n. 201.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre
          1950, n. 1081, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 15 gennaio 1951, n. 11.
              - Il  regio  decreto  16 luglio  1997, n. 361, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1997, n.
          251.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
          Nota all'art. 1:
              - Il  comma  2  dell'art. 9 del regio decreto 12 luglio
          1938,  n. 1324, come sostituito dall'art. 4 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 luglio 1997, n. 361, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "2. L'encomio   al  valore  di  Marina  e  le  medaglio
          d'argento e di bronzo al merito di Marina sono concesse dal
          Ministro della difesa.".