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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 460

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-1-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 525;
  Visto l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Considerata  la necessita' di adeguare il citato regolamento n. 525
del  1997 alle innovazioni introdotte dal predetto articolo 153 della
citata legge n. 388 del 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 2001;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente
              della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525
  1. L'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 525, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3 (Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze
politiche). - 1. Per  le  imprese  editrici  che editino quotidiani o
periodici,  anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le
quali  intendono  beneficiare  dei  contributi di cui all'articolo 3,
comma 10,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250, la certificazione
rilasciata   dai  Presidenti  di  Camera  e  Senato  ha  per  oggetto
l'esistenza  di  un  gruppo  parlamentare  della  forza  politica  di
riferimento  ovvero  l'appartenenza  del  parlamentare  ad  una forza
politica  espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi
dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
  2. Le  rappresentanze  della forza politica nel Parlamento europeo,
consistenti  in  almeno due deputati eletti nelle liste del movimento
stesso,  sono  comprovate  tramite  presentazione  di un'attestazione
rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.
  3.  L'impresa  richiedente  e'  tenuta  altresi'  a  presentare  un
attestato  della  forza politica comprovante che la testata, comprese
quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi e' organo
del movimento stesso.
  4.  Possono  percepire  i  contributi  anche  i giornali telematici
registrati  autonomamente  presso  il competente Tribunale, che siano
organi  di  movimento  politico  ai sensi dell'articolo 153, comma 2,
della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  che  riportino in testata
l'indicazione  del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in
cui  siano  presentate due domande di contributi in riferimento ad un
giornale  diffuso  anche per via telematica, e' ammesso al contributo
solo il giornale telematico.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima  riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei
          disegni di legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nel casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
              -  La  legge  7 agosto 1990, n. 250, reca: "Provvidenze
          per  l'editoria  e  riapertura  dei termini, a favore delle
          imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
          utili  di  cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio
          1987,  n.  67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11
          della legge stessa".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
          1997,  n.  525,  reca:  "Regolamento  recante  norme per la
          concessione    dei    contributi    e   delle   provvidenze
          all'editoria,  in  attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
          250, e successive modificazioni".
              -  L'art.  153  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2001)), e' il
          seguente:
              "Art. 153 (Imprese editrici di quotidiani e periodici).
          -  1.  Gli  stanziamenti relativi ai contributi di cui alla
          legge  7 agosto  1990,  n. 250, e successive modificazioni,
          sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.
              2.  La  normativa  di  cui  all'art. 3, comma 10, della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si
          applica  esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani
          e  periodici,  anche  telematici, che, oltre che attraverso
          esplicita  menzione  riportata in testata, risultino essere
          organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio
          gruppo  parlamentare  in  una delle Camere o rappresentanze
          nel  Parlamento  europeo  o  siano espressione di minoranze
          linguistiche  riconosciute, avendo almeno un rappresentante
          in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento
          dei contributi.
              3.  I  quotidiani  e  i  periodici telematici organi di
          movimenti  politici  di  cui  al  comma  2  debbono  essere
          comunque  registrati  presso  i  tribunali. Le richieste di
          contributi,  ai  sensi  del  presente  articolo,  per  tali
          testate  non  sono  cumulabili  con nessuna altra richiesta
          analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo
          e'  pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio
          dell'impresa  editrice,  certificati  ai  sensi  di legge e
          riferiti alla testata.
              4.  Entro  e  non oltre il 10 dicembre 2001, le imprese
          editrici  di  quotidiani  o  periodici  organi di movimenti
          politici,  in  possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 3,
          comma  10,  della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
          modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative,
          il  cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla
          edizione  di  quotidiani  o  periodici  organi di movimenti
          politici.  A  tali cooperative sono attribuiti i contributi
          di  cui  all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
          250, e successive modificazioni.
              5.  Le  imprese  di  cui  al  comma  4, per accedere ai
          contributi  debbono, fermi restando i requisiti di cui alla
          vigente normativa:
                a) aver  sottoposto l'intero bilancio di esercizio al
          quale  si  riferiscono  i contributi alla certificazione di
          una   societa'  di  revisione  scelta  tra  quelle  di  cui
          all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
                b) editare  testate  con  una  diffusione formalmente
          certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
          complessiva  se nazionali, ovvero almeno al 40 per cento se
          locali.  Ai  fini  del  presente  articolo,  si intende per
          diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli abbonamenti e
          per  testata locale quella la cui diffusione complessiva e'
          concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;
                c) adottare  una  norma  statutaria  che introduca il
          divieto  di  distribuzione  degli  utili  nell'esercizio di
          riscossione dei contributi e nei cinque successivi.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          2 dicembre 1997, n. 525, vedi le note alla premesse.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 10, della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 250:
              "10.   Fatta   salva   l'applicazione  a  regime  della
          normativa  in  vigore  al  31 dicembre 1997, a favore delle
          imprese  editrici  di  quotidiani o periodici a quella data
          organi  di  movimenti  politici  i  quali  organi  siano in
          possesso   dei   requisiti   per  l'accesso  ai  contributi
          previsti,   nonche'  a  favore  delle  imprese  editrici  d
          quotidiani  e  periodici  pubblicati  per la prima volta in
          data  successiva  al  31 dicembre 1997, e fino al 30 giugno
          1998  quali  organi  di  partiti  o  movimenti  ammessi  al
          finanziamento  pubblico,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1998,
          alle  imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre
          che  attraverso  esplicita  menzione  riportata in testata,
          risultino  essere  organi o giornali di forze politiche che
          abbiano  il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere
          o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in
          un  ramo  del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento
          dei   contributi  nei  limiti  delle  disponibilita'  dello
          stanziamento di bilancio, e' corrisposto:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
          per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci
          degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e
          comunque  non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
          i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della legge 15
          dicembre  1999,  n.  482  (Norme in materia di tutela delle
          minoranze linguistiche storiche):
              "Art.   2. - 1.   In   attuazione   dell'art.  6  della
          Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti
          dagli  organismi  europei  e  internazionali, la Repubblica
          tutela  la  lingua e la cultura delle popolazioni albanesi,
          catalane,  germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
          parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
          ladino, l'occitano e il sardo".
              - Il  testo  dell'art.  153,  comma  2,  della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.