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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2001, n. 453

Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza, a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 13-1-2002
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                                  e
            IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

  Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n.  230, recante nuove norme in
materia  di  obiezione  di coscienza, ed in particolare l'articolo 8,
comma  2,  lettera  i),  che  demanda al Presidente del Consiglio dei
Ministri l'emanazione del regolamento di disciplina per gli obiettori
di coscienza;
  Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile
in  data  5  aprile  2000,  previsto dall'articolo 10, comma 4, della
citata legge n. 230 del 1998;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'Adunanza
generale del 6 giugno 2001;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della
Camera   dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  a  norma
dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 230 del 1998;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9  agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27
agosto 2001, recante delega di funzioni all'on. avv. Carlo Giovanardi
in  materia  di  rapporti  con  il  Parlamento  ed  in particolare di
servizio civile;
  Acquisito l'assenso del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2001;

                           A d o t t a n o
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a)  per  "legge",  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove
norme in materia di obiezione di coscienza;
    b)  per  "regolamento di gestione amministrativa", il regolamento
previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera l), della legge n. 230 del
1998;
    c)  per  "Ufficio",  l'Ufficio  nazionale per il servizio civile,
istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 230 del 1998;
    d) per "obiettore", l'obiettore di coscienza;
    e)  per  "responsabile del progetto", il responsabile, presso gli
enti convenzionati, del progetto di impiego degli obiettori;
    f)  per "responsabile degli obiettori", il responsabile a livello
territoriale  dei  rapporti  tra  l'ente-sede  di  assegnazione e gli
obiettori di coscienza.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   dalle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art.  8,  comma  2, lettera i), della
          legge  8  luglio 1998, n. 230, e' riportato nelle note alle
          premesse.
          Nota alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 8 luglio
          1998, n. 230:
              "Art.  8.  -  1. In  attesa  dell'entrata in vigore dei
          decreti  legislativi attuativi della delega di cui all'art.
          11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni, e' istituito,
          presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
          nazionale  per  il  servizio  civile. La dotazione organica
          dell'Ufficio,  fissata  per  il  primo  triennio nel limite
          massimo  di  cento  unita',  e'  assicurata  utilizzando le
          vigenti  procedure  in  materia  di mobilita' del personale
          dipendente   da   pubbliche   amministrazioni,  nonche'  di
          consulenti  secondo  quanto  previsto dalla legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni. L'Ufficio e'
          organizzato  in una sede centrale e in sedi regionali ed e'
          diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  nominato dal Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio,
          rinnovabile una sola volta.
              2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
                a) organizzare  e  gestire,  secondo  una valutazione
          equilibrata,  anche  territorialmente,  dei  bisogni ed una
          programmazione   annuale  del  rendimento  complessivo  del
          servizio,  da  compiere  sentite  le  regioni e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
          degli    obiettori    di   coscienza,   assegnandoli   alle
          amministrazioni    dello    Stato,   agli   enti   e   alle
          organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
                b) stipulare  convenzioni  con  amministrazioni dello
          Stato,  enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in
          appositi   albi  annualmente  aggiornati  presso  l'Ufficio
          stesso  e  le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori
          esclusivamente  in  attivita'  di  assistenza, prevenzione,
          cura  e  riabilitazione, reinserimento sociale, educazione,
          promozione  culturale, protezione civile, cooperazione allo
          sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
          ecologica,   salvaguardia   e   fruizione   del  patrimonio
          artistico  e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
          forestale,       con       esclusione      di      impieghi
          burocratico-amministrativi;
                c) promuovere    e    curare    la    formazione    e
          l'addestramento  degli obiettori sia organizzando, d'intesa
          con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per
          territorio,  appositi  corsi  generali  di  preparazione al
          servizio   civile,   ai   quali  debbono  obbligatoriamente
          partecipare  tutti  gli  obiettori ammessi al servizio, sia
          verificando  l'effettivita'  e  l'efficacia  del periodo di
          addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e
          le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;
                d) verificare,  direttamente tramite le regioni o, in
          via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le
          modalita'  della  prestazione  del  servizio da parte degli
          obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con
          le   amministrazioni   dello   Stato,   gli   enti   e   le
          organizzazioni  di  cui alle lettere a) e b) e dei progetti
          di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
          annualmente  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  che  dovra'  comunque  prevedere  verifiche  a
          campione  sull'insieme  degli  enti  e delle organizzazioni
          convenzionati,  nonche' verifiche periodiche per gli enti e
          le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in
          servizio;
                e) predisporre,  d'intesa  con  il Dipartimento della
          protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di
          difesa civile non armata e non violenta;
                f) predisporre  iniziative  di  aggiornamento  per  i
          responsabili  degli enti e delle organizzazioni di cui alle
          lettere a) e b);
                g) predisporre  e  gestire  un  servizio  informativo
          permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con
          il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e con i competenti
          uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani
          piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente
          legge;
                h) predisporre,  d'intesa  con  il Dipartimento della
          protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
          caso   di  pubblica  calamita'  e  per  lo  svolgimento  di
          periodiche attivita' addestrative;
                i) predisporre  il regolamento generale di disciplina
          per gli obiettori di coscienza;
                l) predisporre    il    regolamento    di    gestione
          amministrativa del servizio civile.
              3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio
          di  cui  al  comma  1,  nonche'  per  la  definizione delle
          modalita'  di  collaborazione  fra  l'Ufficio  stesso  e le
          regioni  con  specifico  riferimento a quanto previsto alle
          lettere  c),  d),  f)  e  g)  del  comma 2, con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  e'  emanato,  entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   sentita  la  Conferenza  dei  presidenti  delle
          regioni  delle  province  autonome, apposito regolamento ai
          sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della legge 23 agosto
          1988,   n.   400,  e  successive  modificazioni.  Con  tale
          regolamento  sono  altresi'  definite  le  norme  dirette a
          disciplinare  la  gestione  delle spese, poste a carico del
          Fondo  di  cui  all'art.  19.  La  gestione  finanziaria e'
          sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
          sentito  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica, da emanare entro e non oltre tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
          al  comma  3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2,
          lettere  i)  e  l).  Sugli  schemi  di  tali regolamenti e'
          preventivamente   acquisito   il  parere  delle  competenti
          commissioni parlamentari.
              5.  Per  un  periodo  massimo di due anni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al
          comma  1 si avvale della collaborazione del Ministero della
          difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
              6.  Al  fine  di  assicurare  la  necessaria  immediata
          operativita'  dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza
          del   Consiglio   dei   Ministri   puo'  avvalersi  in  via
          transitoria   di   personale   militare   in  posizione  di
          ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa,
          ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti al
          comma   1   nonche'   di  appositi  nuclei  operativi  resi
          disponibili dai distretti militari.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  valutato  in  lire 850 milioni annue a decorrere
          dall'anno   1998,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsonale di
          base  di  parte  corrente  "Fondo  speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 1998, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".