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LEGGE 28 novembre 2001, n. 426

Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano.

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Testo in vigore dal: 26-12-2001
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata  la spesa di lire 5,5 miliardi per l'anno 2002,
per   la  realizzazione  di  progetti  diretti  alla  informazione  e
sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e
al  doping,  nonche'  all'istituzione del Museo dello sport italiano.
Per  le  spese  di  funzionamento  del  Museo dello sport italiano e'
autorizzata  la  spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a
decorrere  dal 2002. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti,
sono  disciplinate  le  modalita'  di attuazione della presente legge
nonche' la ripartizione delle risorse necessarie.
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500 milioni a decorrere
dal   2003,   si   provvede   quanto   a  lire  6  miliardi  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  2001,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali,  e  quanto  a  lire  500  milioni  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 novembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata  la spesa di lire 5,5 miliardi per l'anno 2002,
per   la  realizzazione  di  progetti  diretti  alla  informazione  e
sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e
al  doping,  nonche'  all'istituzione del Museo dello sport italiano.
Per  le  spese  di  funzionamento  del  Museo dello sport italiano e'
autorizzata  la  spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a
decorrere  dal 2002. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti,
sono  disciplinate  le  modalita'  di attuazione della presente legge
nonche' la ripartizione delle risorse necessarie.
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500 milioni a decorrere
dal   2003,   si   provvede   quanto   a  lire  6  miliardi  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  2001,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali,  e  quanto  a  lire  500  milioni  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 novembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli