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LEGGE 28 novembre 2001, n. 424

Rifinanziamento della legge 1 marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi.

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Testo in vigore dal: 22-12-2001
     La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

1.  Per  le  finalita'  di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1
marzo  2001,  n.  39,  recante  il  contributo  straordinario  per lo
svolgimento  dei  XIX  Giochi  mondiali  silenziosi,  e'  autorizzata
        l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002.
     La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

1.  Per  le  finalita'  di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1
marzo  2001,  n.  39,  recante  il  contributo  straordinario  per lo
svolgimento  dei  XIX  Giochi  mondiali  silenziosi,  e'  autorizzata
        l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002.