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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. 416

Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/12/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2001)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-12-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  29, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  con  il  quale  e' stata istituita una tassa sulle emissioni di
anidride solforosa e di ossidi di azoto;
  Visto  l'articolo  17,  comma  32, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  con  il quale viene stabilito che con regolamento da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le norme regolamentari di applicazione;
  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 8 maggio 1989,
di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita'  e  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, in data 12 luglio
1990,  di  concerto  con  il Ministro della sanita' e con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio
1990;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente, in data 21 dicembre
1995,  di  concerto  con  il Ministro della sanita' e con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
  concerto con il Ministro dell'ambiente    e    della   tutela   del
                              territorio; E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  reca la disciplina della tassa sulle
emissioni  di  anidride  solforosa  e  di  ossidi  di  azoto,  di cui
all'articolo  17,  commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
  2.  La tassa si applica ai grandi impianti di combustione destinati
alla   produzione   di  energia,  eccettuati  quelli  che  utilizzano
direttamente   i   prodotti   di   combustione   in  procedimenti  di
fabbricazione.
  3.  Per  grande  impianto di combustione si intende l'insieme degli
impianti  di  combustione costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico
in  cui  sono  ossidati  combustibili al fine di utilizzare il calore
cosi'   prodotto,   localizzati  in  un  medesimo  sito  industriale,
appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una
potenza  termica  nominale  pari o superiore a 50 MW; le disposizioni
del presente regolamento non si applicano a:
    a)  impianti  in cui i prodotti della combustione sono utilizzati
per  il  riscaldamento  diretto,  l'essiccazione  o  qualsiasi  altro
trattamento  degli  oggetti  o dei materiali, come forni di riscaldo,
forni di trattamento termico;
    b)  impianti  di  postcombustione,  cioe'  qualsiasi  dispositivo
tecnico   per   la   depurazione   dello   scarico  gassoso  mediante
combustione,  che  non  sia  gestito  come  impianto  indipendente di
combustione;
    c)  dispositivi  di  rigenerazione  dei catalizzatori di cracking
catalitico;
    d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
    e) reattori utilizzati nell'industria chimica;
    f) batteria di forni per coke;
    g) cowpers degli altiforni;
    h)  impianti  azionati  da motori diesel, a benzina o a gas, o da
turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  avente  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Si riporta il testo dell'art. 17 commi 29 e 32 della
          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
              "A  decorrere  dal  1 gennaio 1998, viene istituita una
          tassa  sulle  emissioni  di  anidride  solforosa (SO2) e di
          ossidi  di  azoto (NOx). La tassa e' dovuta nella misura di
          lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di
          lire  203.000  per  tonnellata/anno di ossidi di azoto e si
          applica  ai  grandi  impianti  di  combustione.  Per grande
          impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti
          di  combustione,  come  definiti dalla direttiva 88/609/CEE
          del  Consiglio,  del  24 novembre  1988,  localizzati in un
          medesimo  sito  industriale  e  appartenenti  ad un singolo
          esercente  purche'  almeno  uno di detti impianti abbia una
          potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.
              (Omissis).
              Ai  fini  dell'accertamento della tassa si applicano le
          disposizioni  degli  articoli 18 e 19 del testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative sanzioni penali ed
          amministrative,    approvato    con   decreto   legislativo
          26 ottobre  1995,  n.  504.  Con  regolamento da emanare ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,    sono    stabilite   le   norme   regolamentari   di
          applicazione".
              -  Il  decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504
          disciplina  l'imposizione  indiretta sulla produzione e sui
          consumi,   esclusa  quella  sui  tabacchi  lavorati  e  sui
          fiammiferi.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio  di  Stato  che  deve  pronunziarsi entro 90
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
              -  Il  decreto  ministeriale  8 maggio  1989  (Gazzetta
          Ufficiale 30 maggio 1989, n. 124) disciplina la limitazione
          delle   emissioni   nell'atmosfera   di  taluni  inquinanti
          originati dai grandi impianti di combustione.
              -   Il   decreto   ministeriale   12 luglio   1990  (in
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 176 del
          30 luglio)  disciplina  le  linee guida per il contenimento
          delle  emissioni inquinanti degli impianti industriali e la
          fissazione dei valori minimi di emissione.
              - Il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 (in Gazzetta
          Ufficiale  8 gennaio  1996,  n.  5)  disciplina i metodi di
          controllo  delle  emissioni  in  atmosfera  dagli  impianti
          industriali.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 30, 31, 33
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
              "30.  Obbligati  al  pagamento  della  tassa  sono  gli
          esercenti  i grandi impianti di combustione di cui al comma
          29  che  devono  presentare agli Uffici tecnici di finanza,
          competenti   per   territorio,   entro  la  fine  del  mese
          di febbraio  di  ogni  anno, apposita dichiarazione annuale
          con i dati delle emissioni dell'anno precedente.
              31.  La  tassa  viene  versata, a titolo di acconto, in
          rate  trimestrali  sulla  base  delle  emissioni  dell'anno
          precedente;  il  versamento  a  conguaglio si effettua alla
          fine  dell'anno  successivo  unitamente  alla prima rata di
          acconto.  Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto
          sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.
              (Omissis).
              33.   Per   il  ritardato  versamento  della  tassa  si
          applicano  l'indennita'  di  mora  e gli interessi previsti
          dall'art.  3,  comma  4, del testo unico delle disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi  e  relative  sanzioni  penali  ed  amministrative,
          approvato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
          Per  l'omesso  pagamento  della  tassa  si  applica,  oltre
          l'indennita' di mora e gli interessi dovuti per il ritardo,
          la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma di
          denaro  dal  doppio  al  quadruplo  della tassa dovuta. Per
          qualsiasi  inosservanza  delle disposizioni di cui ai commi
          dal  29 al presente e delle relative norme di applicazione,
          si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50
          del predetto testo unico.".
              - Per  i  commi  29  e  32 vedasi le relative note alle
          premesse.