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LEGGE 31 ottobre 2001, n. 399

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 22-11-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             (Istituzione e funzioni della Commissione)
   1.  E'  istituita,  per  la durata della XIV legislatura, ai sensi
dell'articolo  82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta  sul  ciclo  dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso
connesse con il compito di:
   a)  svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle
organizzazioni  che  lo  gestiscono, sui loro assetti societari e sul
ruolo   svolto   dalla   criminalita'   organizzata,   con  specifico
riferimento  alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del
codice penale;
   b)  individuare  le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite nel
settore  dei  rifiuti  ed altre attivita' economiche, con particolare
riguardo  al  traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del paese e
verso altre nazioni;
   c)  verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali
inadempienze  da  parte  dei  soggetti pubblici e privati destinatari
delle stesse;
   d)  verificare  i  comportamenti  della  pubblica  amministrazione
centrale  e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti
e la coerenza con la normativa vigente;
   e)  verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento
dei  rifiuti  da  parte  degli  enti  locali  e i relativi sistemi di
affidamento;
   f)   proporre  soluzioni  legislative  e  amministrative  ritenute
necessarie  per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello
Stato,  delle  regioni  e  degli  enti  locali  e  per  rimuovere  le
disfunzioni   accertate   anche   attraverso   la  sollecitazione  al
recepimento  di  normative  previste  in  direttive  comunitarie  non
introdotte   nell'ordinamento  italiano  ed  in  trattati  o  accordi
internazionali non ancora ratificati dall'Italia.
   2.  La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole
relazioni  o  con  relazioni  generali  e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
   3.  La  Commissione  procede  alle  indagini  e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.