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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2001, n. 395

Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 17-11-2001
al: 28-4-2006
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto  l'articolo  2, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio  1988,  n.  203,  concernente  norme  in  materia  di qualita'
dell'aria,   relativamente   a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di
inquinamento  prodotto  dagli  impianti  industriali,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno
1988;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  8  maggio  1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989 recante
limitazioni  delle  emissioni  nell'atmosfera  di  taluni  inquinanti
originati dai grandi impianti di combustione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 2
ottobre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 276 del 25
novembre  1995 recante disciplina delle caratteristiche merceologiche
dei   combustibili   aventi   rilevanza   ai  fini  dell'inquinamento
atmosferico,   nonche'   delle   caratteristiche  tecnologiche  degli
impianti di combustione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
novembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 279 del 29
novembre   1995,   recante  recepimento  della  direttiva  93/12/CEE,
relativa al tenore di zolfo nei combustibili liquidi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
novembre  2000, n. 434, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
31  gennaio  2001,  recante  recepimento della direttiva 98/70/CE del
Consiglio del 28 dicembre 1998 relativa alla qualita' della benzina e
del combustibile diesel;
  Vista  la  direttiva  99/32/CE  del  Consiglio  del  26 aprile 1999
relativa  alla  riduzione  del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  161/01,  espresso
nell'adunanza del 13 giugno 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro della salute, sentito il
Ministro delle attivita' produttive;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.   Il   presente  decreto  disciplina  il  tenore  di  zolfo  dei
combustibili  liquidi,  di  cui  al successivo articolo 3, al fine di
ridurre  le  emissioni  di  anidride  solforosa  derivanti dalla loro
combustione  e  di diminuire gli effetti nocivi di tali emissioni per
le persone e l'ambiente.
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
    - Per   le   direttive   CEE   vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee
(GUCE).
Note alle premesse:
    - La  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  reca:  "Istituzione  del
Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia di danno ambientale".
L'art. 2, commi 2 e 3, recita:
    "2.  Con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro
della  sanita'  e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  sono stabilite per l'intero territorio nazionale e
per  zone  particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche,
aventi   rilievo   ai   fini   dell'inquinamento   atmosferico,   dei
combustibili   e   dei   carburanti,   nonche'   le   caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione.
    3.  Le  disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio
1966,  n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in
vigore  fino  alle  date  che  saranno indicate nei decreti di cui al
precedente comma.".
    - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203,  reca  norme  in  materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici   agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento  prodotto  dagli
impianti  industriali. L'art. 16 recita:     "Art. 16. - 1. Entro tre
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
stabiliti,  ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986,
n.  349,  le  caratteristiche  dei  combustibili  destinati ad essere
utilizzati  negli impianti in relazione alle finalita' e ai contenuti
del presente decreto.".
    - La direttiva 1999/32/CE e' pubblicata nella GUCE 11 maggio 1999
n. L 121.
    - La direttiva 93/2/CEE e' pubblicata nella GUCE 27 marzo 1993 n.
L 74.