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LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

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vigente al 13/06/2014
Testo in vigore dal: 8-11-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
    Il  referendum  indetto  in  data 3 agosto 2001 ha dato risultato
favorevole;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge costituzionale:


                               Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi  con  propri  statuti,  poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10, comma 2 , del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.