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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374

Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 19-10-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 (in G.U. 18/12/2001, n.293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2006)
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Testo in vigore dal: 19-10-2001
al: 18-12-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 270-bis, 280, 289-bis e 313 del codice penale;
  Visti  gli  articoli  148,  149,  266 e 407 del codice di procedura
penale;
  Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152;
  Visto  il  decreto-legge  13  maggio  1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
  Visto  il  decreto-legge  8  giugno  1992,  n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli
strumenti  di  prevenzione  e  contrasto nei confronti del terrorismo
internazionale,   prevedendo   l'introduzione   di   adeguate  misure
sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                     Associazioni con finalita'
                    di terrorismo internazionale
  1.  Dopo  l'articolo  270-bis  del  codice  penale  sono inseriti i
seguenti:
  "Art.   270-ter   (Associazioni   con   finalita'   di   terrorismo
internazionale).  -  1.  Chiunque  promuove,  costituisce, organizza,
dirige,  finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono
il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di
un'istituzione  o di un organismo internazionale, di atti di violenza
su  persone  o  cose,  con  finalita' di terrorismo, e' punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
    2.  Chiunque  partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
  Art.  270-quater  (Assistenza agli associati). - 1. Chiunque, fuori
dei  casi  di  concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o
fornisce  ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione
a  taluna  delle  persone  che partecipano alle associazioni indicate
negli  articoli  270,  270-bis e 270-ter, e' punito con la reclusione
fino a quattro anni.
    2.  La  pena e' aumentata se l'ospitalita', i mezzi di trasporto,
gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.
    3. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo
congiunto.".
  2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
dopo  le  parole:  "aggressivi  chimici"  sono  inserite le seguenti:
"biologici, radioattivi".
  3.  All'articolo  270-bis,  primo comma, del codice penale, dopo la
parola:  "organizza"  sono  inserite  le  seguenti:  "finanzia  anche
indirettamente".
  4.  All'articolo  270-bis  del  codice  penale, il secondo comma e'
sostituito  dal  seguente: "Chiunque partecipa a tali associazioni e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni".
  5.  All'articolo  313,  primo  comma,  del  codice  penale, dopo la
parola:  "269"  sono  inserite le seguenti: "270-ter e 270-quater con
riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter,".