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DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 355

Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonchè di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 1/10/2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001, n. 417 (in G.U. 30/11/2001, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2001)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 1-12-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prevedere un
nuovo  termine  affinche'  le  clausole  dei  contratti collettivi in
materia  di  lavoro  supplementare  nei  rapporti  di  lavoro a tempo
parziale  continuino  a  produrre  effetti,  nonche' di intervenire a
regolare  il  diritto  di  opzione  alla  liquidazione della pensione
esclusivamente con il sistema contributivo, come previsto dalla legge
8  agosto  1995,  n. 335, tutelando comunque le aspettative di coloro
che hanno gia' esercitato la predetta opzione;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
regolarizzare gli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti
colpiti  dal  sisma  del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province
della regione siciliana;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

  1. (( All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio
2000,  n.  61,  come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero  6),  del  decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100 )), le
parole:  "comunque  non  oltre  il 30 settembre 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2002".