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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001, n. 329

Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2011)
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Testo in vigore dal: 1-9-2001
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'articolo  3,  commi  da 190 a 193, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
26 settembre   2000  con  il  quale  e'  stato  istituito,  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  190,  della predetta legge n. 662 del 1996,
l'organismo   di   controllo  sugli  enti  non  commerciali  e  sulle
organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale denominato Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo 3, comma 192-bis, della citata
legge  n.  662  del  1996,  il  quale  prevede  che  con  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle
finanze,  del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta'
sociale,  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti la sede, l'organizzazione
interna,  il  funzionamento,  il  numero dei componenti ed i relativi
compensi,  i  poteri  e  le  modalita'  di finanziamento del predetto
organismo di controllo;
  Visto l'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato,  le  regioni  e le province autonome espresso nella seduta nel
1o febbraio 2001;
  Udito  il  parere  n.  205/2000  del  Consiglio di Stato reso dalla
sezione   consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  del
26 febbraio 2001;
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  completamente le osservazioni
formulate  dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 205/2000 per
le seguenti considerazioni:
    quanto   all'esercizio   potere   sanzionatorio,  attesa  la  non
tassativita'    della    indicazione    contenuta   nel   comma   191
dell'articolo 3  della  legge  n.  662  del  1996, appare preferibile
limitare  l'intervento  dell'Agenzia  nella  fase  dell'accertamento,
mantenendo  in  un unico soggetto la potesta' di irrogare le sanzioni
previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
    quanto alla riduzione dei componenti e alla previsione di un piu'
rigido  regime  di  incompatibilita',  l'Agenzia,  nel vigente quadro
normativo,  non  puo'  essere  totalmente  assimilata  alle Autorita'
indipendenti  e,  d'altra parte, dette previsioni comporterebbero uno
status del componente dell'Agenzia non pienamente aderente al disegno
legislativo  ed  alle  risorse  finanziarie  previste  per  l'Agenzia
stessa;
    quanto   alla   fissazione   nel  regolamento  dei  compensi  dei
componenti,  appare preferibile, anche in considerazione di possibili
variazioni  nel  tempo, fissare a livello normativo le modalita' e le
garanzie   procedimentali  di  tale  fissazione  e  rimettere  questa
determinazione  ad  un  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  su  proposta  del Ministro delle finanze e del Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica in analogia a
quanto gia' disposto in precedenti provvedimenti;
  Sulla  proposta del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale  e  del  Ministro  per  la solidarieta'
sociale;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Sede dell'Agenzia
  1. L'organismo  di  controllo  sugli  enti  non commerciali e sulle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, istituito, ai sensi
dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000,
denominato  Agenzia  per  le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale, e di seguito designata "Agenzia", ha sede in Milano.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 190 a 193,
          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica":
              "190.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  della  finanze, del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale e per la solidarieta'
          sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito
          un organismo di controllo.
              191.  L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro
          delle  finanze  e garantisce, anche con emissione di pareri
          obbligatori  e  vincolanti,  l'uniforme  applicazione della
          normativa   sui   requisiti  soggettivi  e  sull'ambito  di
          operativita'  rilevante  per gli enti di cui ai commi 186 e
          188.  L'organismo  di  controllo  e' tenuto a presentare al
          Parlamento  apposita  relazione  annuale;  e' investito dei
          piu'  ampi  poteri di indirizzo, promozione e ispezione per
          la  corretta  osservanza  della  disciplina  legislativa  e
          regolamentare  in  materia  di  terzo settore. Puo' inoltre
          formulare  proposte  di modifica della normativa vigente ed
          adottare  provvedimenti  di  irrogazione di sanzioni di cui
          all'artt. 28  del  decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n.
          460.
              192.  L'organismo  di controllo ha, altresi, il compito
          di  assicurare  la  tutela  da  abusi  da parte di enti che
          svolgono attivita' di raccolta di fondi e di sollecitazione
          della  fede  pubblica  attraverso  l'impiego  dei  mezzi di
          comunicazione.
              192-bis.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  delle  finanze, del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale e per la solidarieta'
          sociale,  da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  440,  sono  stabiliti la sede,
          l'organizzazione  interna,  il funzionamento, il numero dei
          componenti  e  i relativi compensi, i poteri e le modalita'
          di  finanziamento  dell'organismo  di  controllo  di cui al
          comma 190.
              193.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
          delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno
          superare  lire  100  miliardi  per  l'anno  1997 e lire 300
          miliardi  per  gli  anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante
          quota   parte   dei maggiori   introiti   derivanti   dalle
          disposizioni dei commi da 1 a 192".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          26 settembre  2000  reca:  "Istituzione dell'Agenzia per le
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge
          13 maggio  1999,  n. 133, recante: "Disposizioni in materia
          di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale":
              "Art.   14  (Organismo  di  controllo  degli  enti  non
          commerciali e delle ONLUS. - 1-2. (omissis).
              3.  L'onere  derivante  dal  presente  articolo  dovra'
          essere  contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi
          annue  a  decorrere  dal 1999; ad esso si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
          scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del  decreto
          legislativo  4 dicembre  1997,  n.  460, recante: "Riordino
          della  disciplina  tributaria  degli enti non commerciali e
          delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale":
              "Art. 28 (Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti
          legali  e  degli amministratori). - 1. Indipendentemente da
          ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
                a) i  rappresentanti  legali  e i membri degli organi
          amministrativi  delle  ONLUS, che si avvalgono dei benefici
          di  cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui
          all'art.  10,  ovvero violano le disposizioni statutarie di
          cui  alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo
          sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa  da  lire 2
          milioni a lire 12 milioni;
                b)  i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con
          la  sanzione  amministrativa  da  lire  200  mila  a lire 2
          milioni   qualora  omettono  di  inviare  le  comunicazioni
          previste all'art. 11, comma 1;
                c) chiunque contravviene al disposto dell'art. 27, e'
          punito  con  la  sanzione amministrativa da lire 600 mila a
          lire 6 milioni.
              2.  Le  sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai
          sensi  dell'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          dall'ufficio  delle  entrate nel cui ambito territoriale si
          trova il domicilio fiscale della ONLUS.
              3.  I  rappresentanti  legali  ed i membri degli organi
          amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente
          fruito   dei   benefici   previsti   dal  presente  decreto
          legislativo,  conseguendo  o  consentendo  a terzi indebiti
          risparmi   d'imposta,  sono  obbligati  in  solido  con  il
          soggetto  passivo  o  con  il  soggetto  inadempiente delle
          imposte  dovute,  delle relative sanzioni e degli interessi
          maturati".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  3, comma 190, della legge
          23 dicembre    1996,    n.    662,   recante   "Misure   di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica" vedi nota alle
          premesse".
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri 26 settembre 2000 vedi nota alle premesse.