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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/12/2023)
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vigente al 12/10/2024
Testo in vigore dal: 6-2-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15  marzo  1997,  n.  59,
nonche' il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma; 
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1. comma 6, lettera e), della legge 24  novembre  2000,
n. 340; 
  Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n.  50,  che
ha consentito al Governo di demandare la redazione  degli  schemi  di
testi unici al Consiglio di Stato; 
  Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  recante  testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia  di  espropriazione
per pubblica utilita'; 
  Acquisito il testo redatto dal Consiglio di  Stato,  come  definito
nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del  parere
da parte della competente commissione del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2001; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per  i
lavori pubblici; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                             Art. 1 (L) 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente testo unico  disciplina  l'espropriazione,  anche  a
favore di privati,  dei  beni  immobili  o  di  diritti  relativi  ad
immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica  utilita'.
(L) 
  2. Si considera opera pubblica o  di  pubblica  utilita'  anche  la
realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte
della collettivita' di beni o di terreni, o di un  loro  insieme,  di
cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L) 
  3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2002, N. 302)). 
  4. Le norme del presente testo unico non possono  essere  derogate,
modificate  o  abrogate  se  non  per  dichiarazione  espressa,   con
specifico riferimento a singole disposizioni. (L)