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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 11 aprile 2001, n. 298

Regolamento recante norme concernenti l'omologazione nazionale dei ciclomotori a due ruote, dei motocicli a due ruote e delle motocarrozzette per quanto attiene alla cellula di sicurezza, ai sistemi di ritenuta ed ai dispositivi atti a garantirne l'uso in condizioni di sicurezza.

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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-8-2001

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che, modificando l'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, di seguito indicato "Codice della strada", fissa la nuova disciplina dell'uso del casco protettivo per i conducenti dei veicoli a due ruote stabilendo esenzioni per i conducenti "di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote purché dotati di cellula di sicurezza a prova di crash nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'uso del veicolo in condizioni di sicurezza", rinviando al regolamento la definizione dei requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi di sicurezza;
Visti gli articoli 71 e 75 del "Codice della strada" che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a emanare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei dispositivi di equipaggiamento nonché in materia di verifiche tecniche da effettuare sugli stessi ai fini di accertarne la idoneità alla circolazione stradale;
Visto l'articolo 53 del "Codice della strada" nel quale sono definiti i motoveicoli;
Espletata la procedura di informazione prevista in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge n. 317 del 21 giugno 1986, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del 5 aprile 2001, n. DAGL1/1.1.4/31890/4.11.95);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I ciclomotori i motocicli e le motocarozzette muniti di cellula di sicurezza, di sistemi di ritenuta e didispositivi atti a garantirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza da parte di conducenti privi di casco protettivo, sono soggetti ad omologazione nazionale da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le procedure stabilite dal decreto n. 94 del 16 gennaio 1995 a seguito dell'esito positivo degli accertamenti effettuati sulla base delle prescrizioni tecniche definite nell'allegato I al presente decreto.
2. L'omologazione nazionale di cui sopra è facoltativa ed è finalizzata ai soli aspetti concernenti l'utilizzazione dei veicoli elencati al precedente comma da parte di conducenti privi di casco e costituisce una appendice nazionale alla omologazione CE definita dalla direttiva del Consiglio 92/61/CEE recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994, oggi in armonizzazione obbligatoria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante: "Interventi nel settore dei trasporti" è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il decreto ministeriale dei trasporti e della navigazione 16 gennaio 1995, n. 94, concernente: "Regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1995, n. 76.