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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 237

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2007)
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Testo in vigore dal: 6-7-2001
al: 28-10-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1, che ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Sentita  la  Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello
statuto speciale;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell'8 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle
finanze,  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e per i
beni e le attivita' culturali;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Trasferimento di beni

  1.  Sono  trasferiti  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  i beni
immobili  e  i  diritti  reali sugli immobili appartenenti allo Stato
indicati nell'allegato A;
  2.  I  beni  immobili trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far
parte del demanio della regione o dell'ente locale destinatario.
          Avvertenza:
              - Il   testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - La  legge  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 29 del 1o
          febbraio 1963.
              -  L'art.  65  dello  statuto  speciale  per la regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale
          31 gennaio  1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 29 del 1o febbraio 1963), e' cosi' formulato:
              "Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel
          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
          regione.".