stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 195

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 9-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente "Istituzione del
Ministero    dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica";
  Vista  la  legge  24  maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per
l'ordinamento della professione di biologo;
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami
di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
biologo,  nonche'  il  relativo regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza del 24 ottobre 1997;
  Udito l'Ordine nazionale dei biologi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 marzo 2001;
  Considerata  l'opportunita'  di  abolire  il tirocinio post-lauream
prescritto   dall'articolo   2   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  ottobre 1982, n. 980, atteso che il nuovo ordinamento
didattico,  previsto  dalla  tabella  XXV,  approvata con decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  aprile  1987,  n. 334, e successive
modificazioni ed integrazioni, ha affiancato agli insegnamenti
  teorici   numerose   attivita'   pratiche   con   esercitazioni  di
  laboratorio;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad
interim  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
ottobre  1982,  n.  980,  che  prevede  che  agli  esami di Stato per
abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  biologo  possono
essere ammessi i laureati in scienze biologiche che hanno compiuto un
tirocinio pratico annuale post-lauream, e' abrogato.
  2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle
sessioni degli esami di Stato dell'anno 2001.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 marzo 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri    e   ad   interim   Ministro
                              dell'universita'    e   della   ricerca
                              scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona  e  dei  beni  culturali,  registro  n.  1, Universita' della
ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 350
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amminitrazione   competente   per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  Testo  unico  del1e
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operata  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  La  legge  9 maggio 1989, n. 168, reca: "Istituzione
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica".
              -  La  legge 24 maggio 1967, n. 396, reca: "Ordinamento
          della professione di biologo".
              -  La  legge  8 dicembre 1956, n. 1378, reca: "Esami di
          Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
          1982,  n.  980,  recante: "Approvazione del regolamento per
          gli  esami  di  Stato  di  abilitazione all'esercizio della
          professione  di  biologo",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 gennaio 1983, n. 19.
              - L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
                "1.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati
          regolamenti per disciplinare:
                  a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                  b) l'attuazione  e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                  c) le  materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                  d) l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
          Nota all'art.1:
              -  Per  i  riferimenti del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, si veda nelle note alle
          premesse.