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LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile.

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vigente al 12/05/2024
Testo in vigore dal: 27-4-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata
"legge  n.  184",  e' sostituito dal seguente: "Diritto del minore ad
una famiglia".
2.  La  rubrica  del  Titolo I della legge n. 184 e' sostituita dalla
seguente: "Principi generali".
3. L'articolo 1 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  1.  -  1.  Il  minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell'ambito della propria famiglia.
2.  Le  condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la  potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio
del  diritto  del  minore  alla propria famiglia. A tal fine a favore
della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3.  Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
competenze,  sostengono,  con  idonei  interventi, nel rispetto della
loro  autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i
nuclei  familiari  a  rischio,  al fine di prevenire l'abbandono e di
consentire  al  minore  di  essere  educato nell'ambito della propria
famiglia.   Essi   promuovono   altresi'   iniziative  di  formazione
dell'opinione  pubblica  sull'affidamento  e l'adozione e di sostegno
all'attivita' delle comunita' di tipo familiare, organizzano corsi di
preparazione  ed  aggiornamento professionale degli operatori sociali
nonche'  incontri  di  formazione e preparazione per le famiglie e le
persone  che  intendono  avere in affidamento o in adozione minori. I
medesimi  enti  possono stipulare convenzioni con enti o associazioni
senza  fini  di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e
delle  famiglie  per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui al
presente comma.
4.  Quando  la famiglia non e' in grado di provvedere alla crescita e
all'eduzione  del  minore,  si  applicano  gli  istituti  di cui alla
presente legge.
5.  Il  diritto  del  minore  a  vivere,  crescere  ed essere educato
nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza distinzione di sesso,
di  etnia,  di  eta',  di  lingua,  di religione e nel rispetto della
identita'  culturale  del  minore  e  comunque non in contrasto con i
principi fondamentali dell'ordinamento".
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata
"legge  n.  184",  e' sostituito dal seguente: "Diritto del minore ad
una famiglia".
2.  La  rubrica  del  Titolo I della legge n. 184 e' sostituita dalla
seguente: "Principi generali".
3. L'articolo 1 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  1.  -  1.  Il  minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell'ambito della propria famiglia.
2.  Le  condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la  potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio
del  diritto  del  minore  alla propria famiglia. A tal fine a favore
della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3.  Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
competenze,  sostengono,  con  idonei  interventi, nel rispetto della
loro  autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i
nuclei  familiari  a  rischio,  al fine di prevenire l'abbandono e di
consentire  al  minore  di  essere  educato nell'ambito della propria
famiglia.   Essi   promuovono   altresi'   iniziative  di  formazione
dell'opinione  pubblica  sull'affidamento  e l'adozione e di sostegno
all'attivita' delle comunita' di tipo familiare, organizzano corsi di
preparazione  ed  aggiornamento professionale degli operatori sociali
nonche'  incontri  di  formazione e preparazione per le famiglie e le
persone  che  intendono  avere in affidamento o in adozione minori. I
medesimi  enti  possono stipulare convenzioni con enti o associazioni
senza  fini  di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e
delle  famiglie  per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui al
presente comma.
4.  Quando  la famiglia non e' in grado di provvedere alla crescita e
all'eduzione  del  minore,  si  applicano  gli  istituti  di cui alla
presente legge.
5.  Il  diritto  del  minore  a  vivere,  crescere  ed essere educato
nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza distinzione di sesso,
di  etnia,  di  eta',  di  lingua,  di religione e nel rispetto della
identita'  culturale  del  minore  e  comunque non in contrasto con i
principi fondamentali dell'ordinamento".