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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal: 27-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al  Governo  per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il
testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere
riunite  e  coordinate  tra  loro le disposizioni vigenti in materia,
apportando,   nei   limiti   di  detto  coordinamento,  le  modifiche
necessarie  per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica della
normativa,  anche  al  fine  di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  sanita',  per  le pari
opportunita' e per la funzione pubblica;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Oggetto;
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

  1.  Il  presente  testo  unico  disciplina  i  congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla
maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento,
nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
  2.  Sono  fatte  salve le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi,   regolamenti,   contratti   collettivi,   e   da  ogni  altra
disposizione.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - La  legge  8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni
          per il sostegno della maternita' e della paternita', per il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei  tempi  delle  citta'"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  13 marzo 2000, n. 60. Il testo dell'art. 15
          e' il seguente:
              "Art.  15  (Testo  unico).  -  1.  Al fine di conferire
          organicita'  e  sistematicita'  alle  norme  in  materia di
          tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita',
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare un
          decreto   legislativo   recante   il   testo   unico  delle
          disposizioni  legislative  vigenti in materia, nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle
          norme;
                b) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
                c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa,  anche al fine di adeguare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                d) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
                e) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione
          delle stesse in apposito allegato al testo unico;
                f) esplicita   abrogazione   delle  norme  secondarie
          incompatibili  con le disposizioni legislative raccolte nel
          testo unico.
              2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
          e'  deliberato  dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
          con  apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere del
          Consiglio    di    Stato,   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari  permanenti,  che  esprimono  il  parere entro
          quarantacinque giorni dall'assegnazione.
              3.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  possono essere
          emanate,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi di
          cui  al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
          2, disposizioni correttive del testo unico.".
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Per  il  testo  dell'art.  15  della  citata legge n.
          53/2000, si veda in nota al titolo.
              - La  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   del  12 settembre  1988,  n.  214,  supplemento
          ordinario.