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LEGGE 28 marzo 2001, n. 145

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.

note: Entrata in vigore della legge: 9-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2003)
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Testo in vigore dal: 9-5-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare la
Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  per  la protezione dei diritti
dell'uomo    e    della    dignita'    dell'essere   umano   riguardo
all'applicazione  della  biologia  e  della medicina: Convenzione sui
diritti  dell'uomo  e  sulla  biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile
1997,  nonche' il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani.