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LEGGE 3 aprile 2001, n. 142

Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

note: Entrata in vigore della legge: 8-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2013)
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Testo in vigore dal: 13-3-2003
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
aprovato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1
                   Soci lavoratori di cooperativa

  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  riferiscono  alle
cooperative  nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la
prestazione di attivita' lavorative da parte del socio, sulla base di
previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro
dei soci.
  2. I soci lavoratori di cooperativa:
    a)   concorrono  alla  gestione  dell'impresa  partecipando  alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di
direzione e conduzione dell'impresa;
    b)  partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni   concernenti   le   scelte   strategiche,   nonche'   alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
    c)   contribuiscono   alla  formazione  del  capitale  sociale  e
partecipano  al  rischio  d'impresa,  ai  risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione;
    d)  mettono  a  disposizione  le  proprie capacita' professionali
anche  in  relazione  al  tipo  e  allo  stato dell'attivita' svolta,
nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la
cooperativa stessa.
  3.  Il  socio  lavoratore  di cooperativa stabilisce con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo
un  ulteriore  (( . . . )) rapporto di lavoro, in forma subordinata o
autonoma  o  in  qualsiasi  altra  forma,  ivi compresi i rapporti di
collaborazione  coordinata  non  occasionale,  con  cui  contribuisce
comunque  al  raggiungimento  degli scopi sociali. Dall'instaurazione
dei  predetti  rapporti  associativi  e  di lavoro in qualsiasi forma
derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti
gli  altri  effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente
legge,  nonche',  in  quanto  compatibili  con la posizione del socio
lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.