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LEGGE 30 marzo 2001, n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2025)
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Testo in vigore dal: 18-12-2025
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
             (( (Oggetto, definizioni e competenze). )) 
 
   1. ((Nel territorio italiano la cremazione e'  disciplinata  dalla
presente  legge  e  le  disposizioni  in  contrasto  con  essa   sono
abrogate.)) 
   2. ((L'attivita' di cremazione delle salme  e'  servizio  pubblico
locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilita' per i comuni
prevista dall'articolo 6, comma 2,  e'  vietata  ogni  scontistica  o
offerta da parte dei gestori  del  servizio  o  soggetti  connessi  o
collegati  direttamente   o   indirettamente   al   gestore   stesso,
indipendentemente dalla natura pubblica o privata  del  gestore,  che
possa generare per soggetti terzi o  soggetti  connessi  o  collegati
direttamente  o  indirettamente  al  gestore  stesso  condizioni   di
privilegio commerciale  ed  economico  connesso  o  ricollegabile  al
pagamento della tariffa di cremazione.)) 
   3. ((I cadaveri destinati  alle  attivita'  di  cremazione  devono
essere trasportati presso il polo crematorio da  imprese  autorizzate
all'esercizio dell'attivita' funebre nel rispetto del defunto e delle
normative igienico-sanitarie,  con  tariffe  non  elusive  di  quanto
disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2  dell'articolo
6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1990,
n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti  trasporti  multipli
di feretri nella misura massima di quattro per mezzo  funebre,  fatta
salva la possibilita' di trasporti multipli  numericamente  superiori
in caso di calamita', per  ordine  dell'autorita'  giudiziaria  o  di
quella  sanitaria.  I  citati  trasporti  multipli   possono   essere
effettuati  dalle  imprese  funebri  o  da  imprese  autorizzate   al
trasporto.  Sono  consentiti  da  parte  di  soggetti  autorizzati  i
trasporti multipli in numero superiore a quattro  solo  per  i  resti
mortali,  derivanti  da  esumazioni   ed   estumulazioni   ordinarie,
destinati a cremazione. E' altresi' consentito, in caso di situazioni
di fermo dell'impianto di cremazione, il  trasferimento  multiplo  di
feretri presso altro impianto disponibile.)) 
   4.  ((Sull'autorizzazione  al  trasporto  il  dirigente   comunale
preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del
predetto servizio ai sensi dell'articolo  109,  comma  2,  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   deve   indicare
obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data
del trasporto,  il  crematorio  di  destinazione  del  feretro  e  la
successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione)).