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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 marzo 2001, n. 124

Regolamento concernente le modalità di istituzione del Fondo di garanzia sulle operazioni di credito relative al programma "P.C. per gli studenti".

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Testo in vigore dal: 2-5-2001
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2001)  e,  in  particolare,  l'articolo 103, comma 4, il
quale  prevedel'istituzione  presso  il  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica di un Fondo di garanzia, la
cui  dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in
lire 125 miliardi nell'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi
sui  crediti  erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari di
cui  all'articolo  107  del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385,  che  effettuino  operazioni di credito al consumo in attuazione
dell'accordo  firmato  in  data  17 marzo 2000, tra la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri e l'Associazione bancaria italiana, relativo
al   programma  denominato  "P.C.  per  gli  studenti"  diretto  alla
diffusione  delle  tecnologie informatiche fra gli studenti del primo
anno  della  scuola secondaria superiore e l'emanazione di un decreto
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  con  il quale sono stabilite le modalita' di istituzione e
di funzionamento del Fondo medesimo;
  Visto  il  predetto  accordo,  con il quale sono state stabilite le
modalita'   di   erogazione  e  di  rimborso  dei  finanziamenti  per
l'acquisto  da  parte  delle  famiglie  delle dotazioni informatiche,
nonche'  di intervento dell'apposito Fondo di garanzia destinato alla
copertura dei rischi sui finanziamenti medesimi;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 389, con la quale nel bilancio
di  previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, e' stato
istituito  il  capitolo  7726  denominato  "Fondo  di garanzia per la
copertura  dei  rischi sui crediti al consumo erogati in relazione al
programma P.C. studenti" con una dotazione di 55 miliardi di lire;
  Vista  la  nota  USG  5901/01 del 15 febbraio 2001, con la quale la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri ha trasmesso l'elenco delle
banche e degli intermediari che hanno aderito all'accordo, nonche' le
linee   guida   cui  devono  attenersi  i  rivenditori  di  materiale
informatico che intendano aderire al suddetto programma;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 26 febbraio
  2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della predetta legge n. 400 del
1988, effettuata con nota 120/DGT/55612 del 5 marzo 2001;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Istituzione del Fondo di garanzia

  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica, Dipartimento del tesoro il "Fondo di
garanzia   P.C.   studenti",  destinato  alla  copertura  dei  rischi
derivanti  dalle  operazioni  creditizie  previste dall'articolo 103,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  2.  Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1, previste in lire
55  miliardi  per l'anno 2001 e in lire 125 miliardi per l'anno 2002,
affluiscono  su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso
la Tesoreria centrale dello Stato.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   Il  testo  dell'art.  103,  comma  4,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
              "4.  E'  istituito, presso il Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  un fondo di
          garanzia, la cui dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi
          per  l'anno  2001  ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002,
          destinato  alla  copertura  dei  rischi sui crediti erogati
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari,  di  cui
          all'art.  107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
          385,  che  effettuino  operazioni  di credito al consumo in
          attuazione  dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000, tra
          la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e l'Associazione
          bancaria  italiana  relativo  al programma denominato "P.C.
          per gli studenti" diretto alla diffusione delle tecnologie,
          informatiche  tra  gli studenti del primo anno della scuola
          secondaria  superiore. Con decreto del Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e   della  programmazione  economica  sono
          stabilite  le  modalita' di istituzione e funzionamento del
          fondo. Le eventuali disponibilita' del fondo non utilizzate
          negli  anni  2001  e  2002,  sono  coservate  nel conto dei
          residui per essere utilizzate per le medesime finalita'".
              - La legge 23 dicembre 2000, n. 389, reca: "Bilancia di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2001  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003".
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri" e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri,  possonoessere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di cui al comma 1, ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".

          Nota all'art. 1:
              - Per il riferimento all'art. 103, comma 4, della legge
          23 dicembre 2000, n. 388, si vedano le note alle premesse.